Cassazione Penale, Ordinanza n. 01135/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna di merito è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida senza patente, precisato come guida senza aver mai conseguito la patente, con contestata recidiva nel biennio. L'unico motivo dedotto è stato formulato come inosservanza dell'art. 129 c.p.p.; la Corte ha però rilevato che la censura era generica e priva sia delle ragioni di diritto sia degli specifici dati di fatto necessari a sostenerla, richiamando il requisito di specificità del ricorso ex art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
La deduzione di una violazione dell'art. 129 c.p.p. non è scrutinabile in sede di legittimità quando è formulata in modo generico e privo degli specifici presupposti di diritto e di fatto necessari a sostenerla.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto meno nella sua struttura essenziale: non basta evocare una norma processuale se non si spiegano in modo puntuale gli errori denunciati e i fatti rilevanti.
- La censura che si limita a richiami generici, senza indicare le ragioni giuridiche e i dati fattuali a supporto, integra un vizio di inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di merito impugnata resta ferma e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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