Cassazione Penale, Ordinanza n. 41373/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile per la coltivazione di sostanza stupefacente, deducendo in cassazione, da un lato, l'inutilizzabilità di una dichiarazione resa all'agente di polizia giudiziaria e, dall'altro, censure sulla ricostruzione del fatto, sulla valutazione della prova, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva però che il primo motivo è generico, perché non spiega quale sia l'incidenza dell'eventuale espunzione dell'elemento asseritamente inutilizzabile sulla tenuta complessiva del ragionamento probatorio, cioè sulla c.d. prova di resistenza. Il secondo motivo viene ritenuto inammissibile perché mira a sollecitare una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Analogamente, le doglianze su attenuanti generiche e sospensione condizionale sono dichiarate inammissibili perché non si confrontano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Anche la memoria difensiva successiva ripropone censure già ritenute inammissibili.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca l'inutilizzabilità di un elemento probatorio a carico, il motivo deve indicare specificamente quale sia l'effetto dell'eliminazione di quell'elemento sulla decisione impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché occorre verificare la tenuta della restante prova secondo la c.d. prova di resistenza.
- Sono inammissibili in cassazione le censure che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, logicamente coerente e basata su criteri di inferenza non manifestamente illogici.
- Le doglianze su attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione di contestazioni di fatto non consente il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni ostative non emergenti dal testo.
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