Cassazione Penale, Sentenza n. 11547/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che la sua partecipazione all'associazione di stampo mafioso, per la quale era stato irrevocabilmente condannato con sentenza della Corte del 15/06/2017, fosse fatta cessare con decorrenza al 17/01/2009 (data del suo arresto in Spagna). Sosteneva che la detenzione aveva interrotto il vincolo associativo e deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione, riproponendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia emerse nel giudizio di cognizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione posta dal ricorrente fosse in contrasto con principio consolidato di questa Corte: quando il "tempus commissi delicti" è già stato specificamente accertato nel giudizio di cognizione (o è precisato nell'imputazione), il giudice dell'esecuzione non può riesaminare i fatti per retrodatare la consumazione del reato. Il giudice a quo aveva inoltre osservato che il giudicato aveva accertato l'appartenenza all'associazione sino al 2010 e che la Cassazione aveva già negato, in sede incidentale, la violazione del principio di specialità (art. 721 c.p.p.). Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale sulla colpa nell'impugnazione (sent. n. 186/2000).
Norme richiamate
Il principio di specialità è stato richiamato per affermare che non vi è stata violazione quando, nel giudizio di cognizione, è stato deciso il profilo temporale dell'appartenenza associativa; quindi non si può rimettere in discussione tale profilo in sede di esecuzione se già accertato
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata come fondamento per l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende nei casi di colpa nell'impugnazione (impugnazioni irrituali o manifestamente infondate)
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1: Raia, Labate, Mastrosanti)
Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014 (Raia); Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008 (Labate); Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995 (Mastrosanti)
Tale giurisprudenza afferma che il giudice dell'esecuzione può accertare il "tempus commissi delicti" solo se nel giudizio di cognizione non vi è stato un specifico e preciso accertamento temporale; quando invece il tempo del reato è già stato definito nel giudicato, l'esecuzione non può riesaminare la questione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è vincolato dal giudicato del processo di cognizione: non può rimettere in discussione accertamenti temporali o di appartenenza associativa già definiti con sentenza irrevocabile
- Solo se il tempus commissi delicti non è stato specificamente accertato o non è indicato con precisione nell'imputazione, il giudice dell'esecuzione può esaminare la sentenza e gli atti per desumere la data effettiva del reato
- La domanda di retrodatazione della cessazione della partecipazione associativa deve essere proposta nella forma e nei modi opportuni (in via strumentale rispetto al provvedimento esecutivo) e fondata su elementi nuovi o su lassi di accertamento non già coperti dal giudicato
- La detenzione non determina automaticamente la cessazione del vincolo associativo: spetta al ricorrente provare, con elementi chiari e non ricadenti nel giudicato, l'interruzione della partecipazione
- Ricorsi manifestamente in contrasto con la giurisprudenza consolidata o irrituali possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende
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