Cassazione Penale, Ordinanza n. 12119/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'8 maggio 2025. I motivi dedotti censuravano, da un lato, l'illogicità e la mancanza di motivazione della decisione impugnata e, dall'altro, la violazione di legge in tema di giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e di trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi erano generici e privi dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581 c.p.p., perché non individuavano concretamente gli elementi posti a base delle censure e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece logicamente corretta e aveva affrontato espressamente il bilanciamento delle circostanze e la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse non specifica per genericità e per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva adeguatamente motivato sia sul giudizio di bilanciamento tra circostanze opposte sia sul trattamento sanzionatorio, valorizzando la complessiva gravità delle condotte violente poste in essere dall'imputato e il suo comportamento successivo al reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione della decisione impugnata; la sua genericità comporta inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo integra causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione non è specifico quando si limita a formule generiche di dissenso senza indicare gli elementi fattuali o logici che sorreggono la censura.
- La specificità del motivo richiede un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata: non è sufficiente ignorarle o non misurarsi con esse.
- La deduzione di vizio di motivazione o di violazione di legge sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non spiega in che modo la motivazione del giudice di merito sarebbe illogica o giuridicamente errata.
- Quando la Corte d'appello abbia motivato in modo congruo sul bilanciamento delle circostanze e sulla pena, la cassazione non può sostituire una critica apodittica alla verifica di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →