Cassazione Civile, Ordinanza n. 21052/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (espropriati)
La controversia
Due proprietari hanno impugnato davanti alla Corte d'appello la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione relativa ad aree coinvolte in una procedura espropriativa per lavori di ampliamento della terza corsia autostradale. La Corte territoriale, dopo consulenza tecnica d'ufficio, aveva ritenuto di ridurre equitativamente di un terzo il valore del terreno stimato dal CTU. In cassazione i proprietari hanno dedotto, con un primo motivo, la violazione degli artt. 32, 37, 49 e 50 del d.P.R. 327/2001 e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., censurando l'uso del criterio equitativo nella liquidazione dell'indennità; con un secondo motivo hanno lamentato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la mancata realizzazione del comparto edificatorio era già stata valutata dal CTU e comunque non contestata dalle controparti. La società resistente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittimo il ricorso a una riduzione del valore "in misura equitativamente individuata di un terzo" nella determinazione dell'indennità di espropriazione. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Ancona, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione afferma che il giudice di merito può discostarsi dalla CTU solo con una motivazione critica e specificando criteri e argomenti, non mediante una liquidazione equitativa in contrasto con l'art. 113 c.p.c.
Norme richiamate
richiamato come base della procedura di nomina della terna dei tecnici per la stima dell'indennità espropriativa
richiamato tra le norme asseritamente violate nella determinazione dell'indennità
richiamato tra le norme asseritamente violate nella determinazione dell'indennità
richiamato tra le norme asseritamente violate nella determinazione dell'indennità
richiamato tra le norme asseritamente violate nella determinazione dell'indennità
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulle prove e sulla decisione
la Corte afferma che il ricorso a un abbattimento "equitativo" del valore è in contrasto con la norma, perché la decisione deve essere sorretta da criteri giuridici e motivazione critica
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle risultanze processuali
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e della CTU
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del vizio di violazione di legge invocata per il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma del vizio processuale invocata per il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata per il secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- Nel giudizio di determinazione della giusta indennità di espropriazione, il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio solo con una motivazione critica che indichi gli elementi di fatto e i criteri giuridici posti a base del dissenso.
- È illegittima la liquidazione dell'indennità effettuata mediante un abbattimento puramente equitativo del valore stimato, poiché il criterio equitativo non può sostituire la motivazione e i parametri legali nella quantificazione dell'indennizzo.
- Quando il giudice ritiene di non aderire alla CTU, deve spiegare perché le risultanze peritali non vengono condivise; l'assenza di tale percorso argomentativo vulnera il corretto esercizio del potere decisorio.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto e conduce alla cassazione della decisione, resta assorbito il motivo che investe un ulteriore vizio logicamente subordinato, come l'omesso esame di un fatto decisivo.
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