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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33660/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per lavori di completamento di un plesso ospedaliero. L'impresa appaltatrice in ATI aveva maturato crediti verso l'ente sanitario, poi ceduti a una società di factoring/credito, che aveva notificato la cessione e chiesto il pagamento di due fatture per oltre 420 mila euro. L'ente, pur ricevuta la notifica, pagava l'appaltatrice capogruppo dell'ATI; la cessionaria agiva quindi per il recupero coattivo del credito, ottenendo decreto ingiuntivo, poi opposizione, rinvio della Cassazione sul tema della clausola compromissoria e, infine, condanna confermata in rinvio. Contro l'ordinanza della Cassazione n. 28493/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per vizi strutturali dei motivi e aveva condannato anche ex art. 96 c.p.c., l'ente proponeva ricorso per revocazione deducendo quattro errori di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.: (1) la Corte avrebbe ignorato che la precedente sentenza di legittimità avrebbe già accertato, con giudicato implicito, l'esistenza e obbligatorietà della clausola compromissoria; (2) avrebbe erroneamente ritenuto non autosufficiente il motivo sulla prova della clausola arbitrale, benché il capitolato speciale e la clausola fossero stati prodotti e richiamati; (3) avrebbe erroneamente giudicato non trascritto il passo della sentenza di rinvio indicato come contraddittorio sulla produzione del capitolato; (4) avrebbe erroneamente escluso che nel ricorso fosse stato riprodotto il passo della comparsa conclusionale relativo al sopravvenuto difetto di interesse della cessionaria a seguito di fusione con Intesa Sanpaolo, e avrebbe quindi ritenuto tardiva o non autosufficiente l'eccezione. La Corte ha però ritenuto che tutte le doglianze mirassero in realtà a contestare valutazioni giuridiche e apprezzamenti processuali, non un errore di percezione dei fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso che ricorressero errori di fatto revocatori, rilevando che le doglianze investivano valutazioni di diritto e di merito sulla portata del precedente giudizio di legittimità, sulla sufficienza espositiva del ricorso ex art. 366 n. 6 c.p.c., sulla prova documentale della clausola compromissoria e sulla tempestività dell'eccezione di difetto di interesse dopo la fusione. La Corte ha anche osservato, in via aggiuntiva, che alcune censure sarebbero state comunque non decisive. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente, di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle ordinanze della Cassazione è ammessa solo per errori di fatto nei limiti rigorosi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., non per errori di giudizio o di interpretazione degli atti

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve essere una svista percettiva, decisiva, relativa a un fatto non controverso e immediatamente verificabile dagli atti, non una rivalutazione del materiale processuale

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato dai motivi come parametro del preteso giudicato/effetto vincolante della precedente decisione di legittimità

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sul giudicato sostanziale, ma la Corte ha escluso che la precedente ordinanza avesse deciso nel merito sull'esistenza della clausola arbitrale

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nei motivi in relazione al giudicato interno

  • art. 115 c.p.c.

    la sua dedotta violazione non può tradursi in revocazione se ciò che si contesta è la valutazione della prova documentale da parte del giudice

  • art. 116 c.p.c.

    come per l'art. 115 c.p.c., non consente di trasformare in errore revocatorio una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per lamentare un vizio motivazionale della decisione, ma le censure sono state qualificate come attacchi al merito del giudizio

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme agli altri vizi motivazionali e processuali, senza rilievo decisivo per la revocazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione, ma la Corte ha ribadito che non si può usare la revocazione per contestare l'apprezzamento della motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la censura fosse in sostanza una contestazione dell'interpretazione del ricorso e delle deduzioni processuali

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per il preteso sopravvenuto difetto di interesse, ma la Corte ha ritenuto la doglianza comunque tardiva e non decisiva

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la mancanza o insufficienza di specifica indicazione e trascrizione degli atti/documenti nel ricorso per cassazione è valutata come vizio del ricorso, non come errore di fatto revocatorio

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e volto a sollecitare una nuova valutazione del merito può giustificare la condanna al pagamento di una somma equitativa a titolo sanzionatorio

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    è stata disposta un'ulteriore condanna pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e relativa a un fatto non controverso; non può consistere nella contestazione dell'interpretazione giuridica o della valutazione compiuta dalla Corte.
  • Non è configurabile revocazione quando si contesti la portata di una precedente pronuncia di cassazione, la sussistenza di un giudicato interno o l'esatta lettura degli atti processuali: si tratta di errori di giudizio o di diritto, non di fatto.
  • La dedotta violazione dei requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione non è sindacabile mediante revocazione, perché investe la valutazione giuridica della Corte sulla specificità e chiarezza delle censure.
  • La critica alla valutazione della prova documentale, alla rilevanza di un documento prodotto o alla sua completezza non integra errore revocatorio quando il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti o richieda un apprezzamento interpretativo.
  • La revocazione non può essere usata per rimettere in discussione l'esito del giudizio di cassazione e ottenere una nuova valutazione del merito processuale; l'uso distorto del rimedio può giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.
  • Se la questione della tempestività di un'eccezione o del difetto di interesse è controversa e dibattuta nel giudizio di merito, non può dirsi integrato un errore di fatto revocatorio sulla base della sola diversa lettura degli atti.
  • Le censure che lamentano omessa pronuncia o motivazione apparente non si convertono in revocazione se, nella sostanza, mirano a correggere l'apprezzamento della Corte sulla struttura e sulla decisività dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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