Cassazione Civile, Ordinanza n. 36323/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato con una banca, poi estinto anticipatamente. Il cliente ha agito per ottenere l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito conseguente all'estinzione anticipata del rapporto e la ripetizione di una somma di denaro ritenuta indebitamente corrisposta. Il Giudice di pace ha declinato la competenza per valore ritenendo di dover considerare, ai fini della competenza, anche l'accertamento preliminare sulla nullità di clausole contrattuali ostative alla ripetizione dell'indebito; il Tribunale di Roma ha quindi promosso regolamento d'ufficio di competenza sostenendo che, invece, il valore va determinato con riguardo al petitum immediato, ossia alla somma concretamente domandata, senza computare l'oggetto dell'accertamento incidentale o prodromico.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, cassando la declinatoria del Giudice di pace. Ha affermato che, nelle cause di pagamento di somme di denaro, la competenza per valore si determina in base a quanto l'attore chiede in concreto come petitum immediato e non in base al valore dell'accertamento logico-giuridico preliminare necessario a decidere sulla domanda. Ne è derivata la declaratoria di competenza del Giudice di pace di Roma. Le spese saranno regolate dal giudice di merito.
Norme richiamate
richiamato quale base del regolamento d'ufficio di competenza promosso dal Tribunale
richiamato nel ricorso per regolamento di competenza
implicito nella questione sulla competenza per valore, determinata in base al petitum immediato
non richiamato espressamente nel testo; non determinabile
Massime di principio
- Nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la competenza per valore si determina avendo riguardo alla domanda proposta in concreto dall'attore, cioè al petitum immediato, e non al valore dell'accertamento incidentale o preliminare che il giudice debba svolgere per decidere sulla fondatezza della pretesa.
- L'eventuale necessità di verificare, in via logico-giuridica, la nullità di clausole contrattuali o altri presupposti della ripetizione non incide, di per sé, sul criterio di determinazione del valore della causa ai fini della competenza.
- Quando il petitum immediato consiste nella ripetizione di una somma determinata, il giudice deve guardare all'importo domandato e non all'estensione dell'indagine pregiudiziale richiesta per pervenire alla decisione di merito.
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