Sentenza del 27/01/2016 n. 1501 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento TARSU per l’anno d’imposta 2005, relativo a un’area utilizzata come magazzino. La società sosteneva che nell’area si producessero rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, smaltiti a proprie spese tramite una ditta specializzata, e che quindi la superficie non fosse tassabile. Il Comune ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: violazione dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, perché il magazzino sarebbe stato erroneamente escluso dal tributo per il solo collegamento funzionale con l’attività produttiva; violazione degli artt. 7, 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, per avere il giudice disapplicato d’ufficio il diniego amministrativo dell’esenzione senza che fosse stato impugnato; violazione dell’art. 2697 c.c., per la mancata considerazione dell’onere della società di provare esistenza ed estensione delle superfici non tassabili; omessa motivazione sulla dedotta insufficienza della prova circa la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili e il loro smaltimento a carico della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e quattro i motivi, esaminati congiuntamente perché relativi alla medesima questione. Ha stabilito che, per gli anni considerati, si applicano gli artt. 62 e 68 del D.Lgs. n. 507/1993: le aree produttive di rifiuti speciali possono essere escluse o beneficiare di riduzione nei casi previsti, ma, se il regolamento comunale assimila quei rifiuti a quelli urbani, l’area è assoggettata a TARSU e non rileva che il produttore scelga volontariamente di smaltirli in proprio. Nel caso concreto non risultava che il Comune avesse dichiarato l’area esente; inoltre, il mero collegamento del magazzino con l’area produttiva non fonda l’esenzione. La Corte ha cassato la sentenza della CTR della Liguria, che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento disposto dalla CTP di Genova, e ha rinviato ad altra sezione della CTR del Veneto, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione non definisce in via definitiva l’importo dovuto, rimettendo al giudice di rinvio l’applicazione del principio di diritto.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 68
con la conseguenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 507 cit., art. 68, comma 2, lett. e), quando a mezzo del Regolamento comunale sia stata dichiarata l'assimilabilità di detti rifiuti a quelli urbani, il produttore deve essere assoggettato all'imposta, essendo inoltre indifferente che egli volontariamente provveda a smaltirli in proprio.
Le aree occupate o detenute sono soggette a TARSU, salvo le eccezioni previste dalla legge. Le aree che producono rifiuti speciali possono essere escluse o beneficiare di una riduzione nei casi consentiti; se il regolamento comunale assimila tali rifiuti a quelli urbani, il tributo è dovuto anche quando il produttore provvede autonomamente allo smaltimento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 7, 19 e 21
Il Comune ha invocato queste disposizioni sostenendo che il giudice tributario avesse disapplicato d’ufficio il diniego amministrativo di esenzione, non impugnato dalla società. La Corte ha accolto il ricorso anche su tale motivo, ma non ha enunciato nel brano una distinta interpretazione generale di queste norme.
Il Comune ha dedotto che spettasse alla contribuente provare l’esistenza e l’estensione delle superfici non tassabili. La Corte ha accolto il ricorso anche su questo motivo, senza sviluppare nel brano una specifica regola autonoma sull’onere probatorio.
Massime di principio
- La produzione e lo smaltimento autonomo di rifiuti speciali non comportano automaticamente l’esenzione dalla TARSU: occorre verificare le eccezioni previste dalla legge e la disciplina comunale sull’assimilazione dei rifiuti.
- Se il regolamento comunale assimila i rifiuti speciali a quelli urbani, il produttore resta assoggettato al tributo anche se sceglie di affidarne lo smaltimento a un soggetto specializzato a proprie spese.
- Il collegamento funzionale di un magazzino con l’attività produttiva, da solo, non rende l’area esente. L’esclusione o la riduzione deve trovare fondamento nei presupposti normativi applicabili e riguardare le superfici che ne soddisfano i requisiti.
- La sentenza cassata con rinvio non risolve definitivamente la pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio di diritto indicato dalla Cassazione.
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