Cassazione Civile, Ordinanza n. 20539/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio divisionale iniziato dall'originario dante causa e proseguito, dopo il decesso di quest'ultimo, dagli eredi. Questi ultimi hanno domandato l'indennizzo da equa riparazione per irragionevole durata del processo, sia iure proprio sia iure hereditatis. La Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo iure proprio, escludendo invece quello iure hereditatis per il primo grado, ritenendo che tale segmento processuale, al netto di ritardi imputabili alle parti, non avesse ecceduto la durata ragionevole prima del decesso del de cuius. Il Ministero ha proposto opposizione sostenendo che il giudice di merito aveva errato nel separare i due gradi di giudizio, dovendo invece valutare unitariamente la durata complessiva del processo e compensare la minore durata del primo grado con la maggiore durata dell'appello; da ciò, secondo il ricorrente, sarebbe derivata una diversa quantificazione dell'eccedenza rispetto al termine ragionevole. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato violazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della L. n. 89 del 2001. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio secondo cui, se la parte del giudizio presupposto muore, l'erede ha diritto a conseguire pro quota e iure successionis l'indennizzo maturato dal de cuius per la durata eccessiva del processo, nonché iure proprio l'indennizzo per l'ulteriore protrazione dal momento della costituzione quale parte. La Corte ha quindi rigettato il ricorso del Ministero e lo ha condannato alle spese. In un successivo procedimento di correzione di errore materiale, la Corte ha integrato il dispositivo dell'ordinanza con la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha escluso la violazione denunciata dal Ministero, ritenendo corretto il criterio adottato dalla Corte d'appello: la durata irragionevole va apprezzata anche con riferimento al periodo anteriore alla successione processuale dell'erede, poiché l'irragionevolezza del processo è già maturata nel segmento in cui era parte il de cuius e si proietta sulla posizione del successore. È stato pertanto confermato il riconoscimento dell'indennizzo iure proprio e, per quanto riguarda il primo grado, è stata ribadita la non spettanza dell'indennizzo iure hereditatis in mancanza di eccedenza del termine ragionevole nel periodo riferibile al de cuius. Il ricorso è stato rigettato con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di legittimità. Successivamente, con ordinanza di correzione di errore materiale, è stato precisato che le spese vanno distratte in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
norma richiamata dal ricorrente come parametro per la valutazione della durata ragionevole del processo e della relativa eccedenza
art. 2, comma 2 ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
norma richiamata dal ricorrente in tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo
art. 5 ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
norma processuale che disciplina l'opposizione nel procedimento di equa riparazione
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
richiamato nel provvedimento di correzione di errore materiale quale base formale del documento informatico
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, se la parte del giudizio presupposto decede, l'erede può cumulare due distinte poste: l'indennizzo maturato dal de cuius per il periodo di durata eccessiva già verificatosi, pro quota e iure successionis, e l'indennizzo per l'ulteriore protrazione del processo dal momento in cui l'erede abbia assunto formalmente la qualità di parte, iure proprio.
- La valutazione della durata ragionevole non deve essere artificialmente frammentata in modo da sterilizzare il segmento processuale già maturato in capo al de cuius: l'irragionevole durata è un dato oggettivo che permane anche nei confronti del successore processuale.
- Quando l'erede subentra in un processo che ha già superato il termine di ragionevole durata, la sua posizione va valutata tenendo conto del fatto che egli entra in un procedimento già oggettivamente irragionevole.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso che censuri il criterio di liquidazione adottato dal giudice di merito è infondato se il decreto applica il principio di continuità dell'irragionevole durata tra dante causa ed eredi.
- La correzione di errore materiale può essere utilizzata per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario quando tale omissione risulti meramente materiale.
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