Ordinanza n. 1198/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione prima, n. 565 del 5 febbraio 2026, reiettiva del ricorso di primo grado relativo a una procedura di affidamento identificata dai CIG indicati in atti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia esecutiva. Il testo dell’ordinanza non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti della procedura né i motivi di appello. L’Agenzia appellata ha sollevato eccezioni preliminari, la cui valutazione è stata espressamente riservata alla fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata adottata nel bilanciamento degli interessi contrapposti, attribuendo prevalenza all’esigenza di mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla definizione del giudizio all’udienza pubblica. Ogni valutazione di merito, comprese quelle sulle eccezioni preliminari dell’amministrazione appellata, è stata riservata. Le spese della fase cautelare sono state compensate e il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 16 luglio 2026.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello; l’ordinanza ne fa applicazione mediante la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalga l’esigenza di mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
- L’accoglimento della misura cautelare non anticipa la decisione sul merito: restano impregiudicate sia le valutazioni sostanziali sia l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata.
- Quando la tutela cautelare è concessa per preservare la res adhuc integra fino all’udienza pubblica, il giudice può compensare le spese della relativa fase e fissare contestualmente la trattazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 693/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2002/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2013/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2014/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2015/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2016/2026 - Roma, Sezione 2T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →