Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1198/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione prima, n. 565 del 5 febbraio 2026, reiettiva del ricorso di primo grado relativo a una procedura di affidamento identificata dai CIG indicati in atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia esecutiva. Il testo dell’ordinanza non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti della procedura né i motivi di appello. L’Agenzia appellata ha sollevato eccezioni preliminari, la cui valutazione è stata espressamente riservata alla fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata adottata nel bilanciamento degli interessi contrapposti, attribuendo prevalenza all’esigenza di mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla definizione del giudizio all’udienza pubblica. Ogni valutazione di merito, comprese quelle sulle eccezioni preliminari dell’amministrazione appellata, è stata riservata. Le spese della fase cautelare sono state compensate e il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 16 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello; l’ordinanza ne fa applicazione mediante la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalga l’esigenza di mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
  • L’accoglimento della misura cautelare non anticipa la decisione sul merito: restano impregiudicate sia le valutazioni sostanziali sia l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata.
  • Quando la tutela cautelare è concessa per preservare la res adhuc integra fino all’udienza pubblica, il giudice può compensare le spese della relativa fase e fissare contestualmente la trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.