Ordinanza n. 69/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione di aggiudicazione; della Determinazione di approvazione atti di gara e contestuale indizione; del Bando, del Disciplinare e del Capitolato speciale e relativi allegati tecnici, se necessario e in parte qua, di tutti i verbali di gara con i relativi allegati, della Determina di nomina della Commissione e di tutti gli atti relativi alla gara CIG B7C00E4809 ancorché non ancora pubblicati e resi noti sul portale dell’Amministrazione; nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto laddove il medesimo sia già stato stipulato, per la condanna della Stazione Appaltante a escludere Greenshare S.r.l. dalla procedura di gara, ad attribuire a Lucian 5 punti per il criterio “Gruppo di lavoro”, con conseguente riparametrazione dei punteggi per gli altri operatori economici, ad annullare la graduatoria approvata con Determinazione di aggiudicazione del 19.01.2026 a riformulare la graduatoria collocando la ricorrente al primo posto, nonché per l’accertamento e la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, in forma specifica mediante l’aggiudicazione della gara, manifestando sin d’ora la propria disponibilità al subentro, o, in subordine, per equivalente da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, anche in corso di causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di evoluzione e gestione del Sistema Account Based Ticketing per il Trasporto Pubblico Locale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti di una procedura aperta indetta dalla Centrale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, chiedendo la sospensione degli atti di gara e dell’aggiudicazione, l’esclusione dell’aggiudicataria, la riassegnazione di cinque punti per il criterio relativo al gruppo di lavoro, la riparametrazione dei punteggi, la riformulazione della graduatoria e l’aggiudicazione in proprio favore. Ha inoltre domandato la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. La censura cautelarmente esaminata riguardava, in particolare, la ritenuta inidoneità del sistema realizzato dall’aggiudicataria a operare in un contesto di trasporto multimodale e il mancato possesso del requisito relativo all’esecuzione di contratti analoghi, concernente sistemi di bigliettazione elettronica idonei a garantire l’accesso a più modalità di trasporto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Riguardo al fumus boni iuris, a seguito di una prima disamina della documentazione, ha ritenuto non dubitabile la capacità del sistema realizzato dalla controinteressata di operare in un contesto di trasporto multimodale in senso tecnico, quale sistema interoperabile capace di interfacciarsi con ulteriori infrastrutture. Ha inoltre ritenuto che il requisito relativo all’esecuzione di contratti analoghi riguardasse la realizzazione di sistemi di bigliettazione elettronica idonei a consentire l’accesso a più modalità di trasporto. Non ravvisando quindi i presupposti per la sospensione degli atti impugnati, ha fissato l’udienza di merito al 19 maggio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza dei presupposti della tutela cautelare, in particolare in relazione al fumus boni iuris risultante dalla prima disamina degli atti di gara.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione degli atti di gara può essere negata quando una prima disamina della documentazione non evidenzi l’illegittimità dedotta e risulti plausibile la conformità dell’offerta aggiudicataria ai requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis.
- Il requisito di esperienza relativo a contratti analoghi può ritenersi soddisfatto, in una procedura per sistemi di bigliettazione elettronica, quando l’esperienza riguarda sistemi idonei a garantire l’accesso a più modalità di trasporto.
- La nozione tecnica di trasporto multimodale può essere riferita a un sistema interoperabile capace di interfacciarsi con ulteriori infrastrutture, senza richiedere necessariamente che esso operi esclusivamente nell’ambito di una singola modalità di trasporto.
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