Cassazione Penale, Sentenza n. 35471/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto dall’indagato contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Catanzaro del 26 febbraio 2026, applicativo della custodia cautelare in carcere per sequestro a scopo di estorsione e rapina aggravata dalla pluralità delle persone riunite, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. Il 26 giugno 2026 il difensore e procuratore speciale ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che il 23 giugno 2026 la Corte di assise di Catanzaro aveva assolto l’imputato dai reati oggetto del procedimento cautelare e dichiarato, come per legge, la perdita di efficacia della misura. La sentenza non espone i motivi originari del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’assoluzione intervenuta nelle more e alla perdita di efficacia della misura cautelare. Non ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali né al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, poiché l’inammissibilità dipendeva dal sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione e non dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
L’inammissibilità dovuta al sopravvenuto venir meno dell’interesse, distinta dalle cause tipiche di inammissibilità, non comporta la condanna alle spese o al pagamento della sanzione pecuniaria.
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
L’inammissibilità dovuta al sopravvenuto venir meno dell’interesse, distinta dalle cause tipiche di inammissibilità, non comporta la condanna alle spese o al pagamento della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro un provvedimento applicativo o confermativo di una misura custodiale è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio di legittimità, la misura diviene inefficace e viene meno l’interesse concreto alla decisione.
- Se il venir meno dell’interesse alla decisione sopravviene dopo la proposizione del ricorso, l’inammissibilità che ne consegue non comporta condanna alle spese processuali né al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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