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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20050/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino marocchino ha impugnato davanti al Giudice di pace il decreto con cui il Prefetto di Verona aveva disposto la sua espulsione. A sostegno dell’opposizione ha dedotto di convivere con un fratello cittadino italiano e ha invocato l’art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che tale norma rende inespellibile lo straniero convivente con un parente entro il secondo grado cittadino italiano, salvo i casi di cui all’art. 13, comma 1, del medesimo decreto. Il Giudice di pace ha rigettato il ricorso ritenendo prevalente la pericolosità desunta dai precedenti penali e la conseguente esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 19, comma 2, lettera c), e 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente subordinato l’inespellibilità alla sola valutazione della pericolosità sociale, invece di verificare esclusivamente la sussistenza dei presupposti tassativi dei motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato richiesti per l’espulsione ministeriale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che l’art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998, quando lo straniero convive con un parente entro il secondo grado cittadino italiano, pone una regola di inespellibilità che può essere superata solo nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, cioè in presenza di un provvedimento ministeriale fondato su motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato. Il giudice di pace, invece, aveva rigettato l’impugnazione facendo leva sulla pericolosità sociale dell’interessato e sui precedenti penali, parametro non sufficiente per derogare alla tutela prevista dalla norma. Di conseguenza, la Cassazione ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Giudice di pace di Verona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 286/1998

    "salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1"

    Prevede una fattispecie di inespellibilità per lo straniero convivente con coniuge o parente entro il secondo grado cittadino italiano; il limite opera solo nei casi tassativi dell’art. 13, comma 1, non per una generica valutazione di pericolosità sociale.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    "motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato"

    Consente l’espulsione ministeriale solo in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, previa valutazione comparativa degli interessi e nei modi previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    Il provvedimento prefettizio non esprime discrezionalità amministrativa, ma è atto dovuto quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 30/2007

    Richiamato solo in funzione comparativa per escludere che il parametro della pericolosità sociale possa essere trasposto nel diverso regime dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede l’inespellibilità dello straniero convivente con un familiare cittadino italiano, la deroga è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla stessa norma e non può essere ampliata in via interpretativa.
  • Il provvedimento prefettizio di espulsione deve essere distinto dal provvedimento ministeriale: il primo è vincolato e opera solo al ricorrere dei presupposti legali; il secondo implica una valutazione comparativa di alta amministrazione.
  • La pericolosità sociale desunta da precedenti penali, da sola, non basta a superare una causa legale di inespellibilità se la norma richiede specificamente motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.
  • In sede di controllo giurisdizionale sull’espulsione, il giudice deve verificare il corretto inquadramento della fattispecie nella previsione normativa applicabile e non sostituire al requisito legale un diverso criterio valutativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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