Cassazione Civile, Sentenza n. 21645/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto il rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti nel 2003 a un fondo di investimento tedesco (quote interamente detenute dalla società tedesca DKV). Contestavano che il fondo non residente era stato gravato da una ritenuta del 15% (limite previsto dalla Convenzione Italia-Germania) mentre un fondo italiano omologo avrebbe beneficiato dell'esenzione dall'imposta sostitutiva prevista dall'art. 9 d.lgs. n.461/1997 (quindi ricevendo i dividendi in misura lorda), configurando una discriminazione vietata dall'art.63 TFUE. In via subordinata chiedevano il rimborso parziale della differenza tra 15% e 12,5%. Inoltre censuravano l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il trattamento fiscale più gravoso riservato al fondo non residente rispetto a quello residente integri una restrizione della libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art.63 TFUE e che la presenza di una convenzione bilaterale (art.10 Convenzione Italia-Germania) non esoneri il giudice dall'accertare la compatibilità con il diritto UE. La Corte ha affermato che l'art.10 della Convenzione va interpretato in buona fede alla luce del diritto comunitario e ha riconosciuto l'applicabilità, anche per il fondo tedesco, dell'esenzione prevista dall'art.9, comma 4, d.lgs. n.461/1997 (ragionevole interpretazione adeguatrice), per il periodo in contestazione. Conseguentemente la sentenza di merito è stata cassata e la causa decisa nel merito: accoglimento della domanda di rimborso totale. Le spese dei gradi di merito compensate; spese del giudizio di legittimità a carico della soccombente (Agenzia delle Entrate).
Norme richiamate
Art. 63 TFUE (ex art.56 TCE)
"Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri..."
Principio della libera circolazione dei capitali: vieta trattamenti fiscali nazionali che, direttamente o indirettamente, discriminino o ostacolino investimenti transfrontalieri; rilevante anche se la materia è disciplinata da convenzioni bilaterali.
Art. 10 Convenzione Italia-Germania (Dividendi)
"I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato... l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi."
La clausola fissa un limite massimo d'imposizione nello Stato fonte (15%) ma non impedisce che, ai fini del rispetto del diritto UE, il giudice nazionale interpreti la convenzione in modo compatibile con i princìpi comunitari e, se necessario, applichi una misura meno gravosa per evitare discriminazioni.
Art. 27, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ritenute sui dividendi, versione ratione temporis)
"La ritenuta è operata a titolo d'imposta con aliquota del 27 per cento... L'aliquota della ritenuta è ridotta... diritto al rimborso fino a concorrenza dei quattro noni..."
Norma interna che disciplina la ritenuta sui dividendi; la sua applicazione può essere mitigata dalla convenzione internazionale ma resta soggetta al controllo di compatibilità con il diritto UE (possibile disapplicazione o interpretazione adeguatrice se contrastante con art.63 TFUE).
Art. 9, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (rispetto all'art.9 legge 23/1983 menzionato)
"Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione..."
Prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva per fondi residenti le cui quote siano detenute esclusivamente da non residenti provenienti da paesi white list; la Corte ha ritenuto che, per evitare discriminazioni, tale regime debba potenzialmente applicarsi anche a fondi non residenti in situazioni equivalenti, salvo giustificazioni stringenti dello Stato.
Individua i soggetti non residenti rilevanti per i regimi fiscali dei fondi; rilevante per stabilire i presupposti soggettivi dell'esenzione prevista dall'art.9 d.lgs.461/1997.
Art. 31 Convenzione di Vienna (interpretazione dei trattati)
Canone interpretativo della buona fede e dell'oggetto e scopo del trattato: utilizzato per sostenere l'interpretazione adeguatrice delle convenzioni fiscali alla luce del diritto UE.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. C-540/2007, C-156/17 Köln-Aktienfonds Deka)
Principi consolidati: la normativa nazionale o convenzionale che determina un trattamento più gravoso per soggetti transfrontalieri può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali; gli Stati possono prevedere regimi particolari per OICR ma devono rispettare gli obblighi UE; l'onere probatorio e i requisiti documentali non possono rendere eccessivamente difficile l'accesso al vantaggio fiscale ai non residenti.
Massime di principio
- La presenza di una convenzione bilaterale non esclude il controllo di compatibilità con il diritto UE: il giudice nazionale deve interpretare la convenzione in modo conforme al principio della libera circolazione dei capitali e, se necessario, applicare un'interpretazione adeguatrice delle norme nazionali mitigate dalla convenzione.
- Se un regime fiscale nazionale (anche mitigato da una convenzione) tratta in modo meno favorevole un fondo non residente rispetto a un fondo residente omologo, ciò può costituire una restrizione vietata dall'art.63 TFUE, salvo che lo Stato fornisca giustificazioni stringenti e proporzionate (es. coerenza del sistema fiscale con nesso diretto e comprovato).
- L'onere della prova sulle condizioni sostanziali per beneficiare di un regime agevolato può essere richiesto dall'amministrazione, ma le autorità non possono imporre requisiti documentali tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile il riconoscimento del vantaggio ai non residenti.
- In controversie simili il giudice nazionale può decidere il merito senza rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE quando i princìpi comunitari rilevanti sono già ben definiti dalla giurisprudenza; altrimenti può proporre il rinvio.
- In pratica, per ottenere un rimborso in situazioni analoghe è utile dimostrare: a) l'equivalenza sostanziale tra la posizione del fondo estero e quella prevista per il fondo residente; b) l'inclusione del paese di residenza nella "white list" o l'equivalente requisito di scambio di informazioni; c) l'assenza di giustificazioni oggettive e proporzionate che possano legittimare la differenza di trattamento.
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