Ordinanza n. 1065/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto del Ministro dell’Interno in data 20.1.2026, nella parte in cui sono stati disposti, con decorrenza dalla data di adozione del suddetto provvedimento e fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 della Serie A del campionato italiano di calcio, il divieto di apertura dei settori ospiti degli impianti sportivi dove l’ACF Fiorentina disputerà gli incontri in trasferta e il divieto di vendita dei titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi, per gli stessi incontri in trasferta, nei confronti dei residenti nella Provincia di Firenze; b) della determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (O.N.M.S.) del 20.1.2026, nella parte in cui ha rinviato alle valutazioni dell’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza l’adozione del provvedimento di cui all’art. 7-bis.1 della legge n. 401/1989 nei confronti della tifoseria dell’ACF Fiorentina; c) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministro dell'Interno che ha disposto, fino al termine della stagione sportiva 2025/2026, la chiusura dei settori ospiti e il divieto di vendita dei titoli di accesso ai residenti nella Provincia di Firenze per le trasferte dell'ACF Fiorentina
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale del 20 gennaio 2026, nonché la determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La misura era stata adottata dopo gravi episodi di violenza verificatisi il 18 gennaio 2026 nei pressi dell'uscita autostradale di Casalecchio del Reno, dove circa trecento tifosi della Roma e della Fiorentina si erano fronteggiati con oggetti contundenti dopo avere arrestato la marcia in autostrada, creando pericolo anche per gli altri utenti. L'amministrazione ha inoltre considerato precedenti episodi di violenza, tra cui gli scontri del 20 ottobre 2024 con tifosi della Fidelis Andria e vicende avvenute in occasione di trasferte europee. I ricorrenti sostenevano, in particolare, che il provvedimento avesse natura punitiva, che l'art. 7-bis della legge n. 401/1989 fosse applicabile soltanto a disordini verificatisi all'interno degli impianti sportivi e che fosse necessario specificare, per ciascuna futura trasferta, il concreto pericolo in relazione alla squadra avversaria. Contestavano inoltre la durata generale della misura. Nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum un'associazione nazionale di tifosi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto sussistente il quadro normativo dell'art. 7-bis della legge n. 401/1989 e ha qualificato la misura come preventiva e cautelare, non punitiva, poiché diretta a prevenire nuovi episodi di violenza e turbative dell'ordine pubblico in occasione delle trasferte. La norma non limita il potere ministeriale ai disordini verificatisi all'interno degli impianti sportivi; rilevano anche episodi avvenuti durante gli spostamenti delle tifoserie. Le modalità dei fatti del 18 gennaio 2026, avvenuti tra tifoserie dirette verso trasferte diverse, escludevano la necessità di individuare uno specifico rischio per ogni singolo incontro futuro. La durata della misura, comunque inferiore al limite biennale previsto dalla legge, rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza e non può essere rimodulata dal giudice cautelare in assenza di manifesta irragionevolezza. La determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva inoltre sollecitato l'intervento ministeriale. Il fumus boni iuris è stato ritenuto insufficiente. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto, limitato alla possibilità di assistere dal vivo alle trasferte, è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico primario alla prevenzione della violenza e alla tutela dell'ordine pubblico. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell’Interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico
La disposizione attribuisce al Ministro dell'Interno un potere preventivo e cautelare, esercitabile anche in relazione a episodi di violenza verificatisi durante gli spostamenti delle tifoserie e non necessariamente all'interno degli impianti sportivi; la durata della misura non può superare due anni.
La disposizione costituisce la base normativa dell'intervento ministeriale sollecitato dalla determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nei confronti delle tifoserie ritenute responsabili delle condotte violente.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti insufficienti, per la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela dell'ordine pubblico.
Massime di principio
- Il potere ministeriale di vietare l'apertura del settore ospiti e la vendita dei titoli di accesso ai residenti di una determinata area, previsto dall'art. 7-bis della legge n. 401/1989, ha natura preventiva e cautelare e non costituisce una sanzione per le condotte pregresse della tifoseria.
- Ai fini dell'esercizio del potere previsto dall'art. 7-bis della legge n. 401/1989, gli episodi di violenza rilevanti non devono necessariamente verificarsi all'interno dello stadio: possono assumere rilievo anche gli scontri avvenuti durante gli spostamenti delle tifoserie, quando evidenzino un concreto rischio di reiterazione e di turbativa dell'ordine pubblico.
- Quando gli episodi di violenza si verificano durante gli spostamenti di tifoserie dirette verso trasferte diverse, la misura preventiva riferita alle successive trasferte di una tifoseria non richiede necessariamente l'individuazione di uno specifico pericolo per ciascun incontro o per ciascuna squadra avversaria.
- La durata della misura prevista dall'art. 7-bis della legge n. 401/1989, purché contenuta nel limite massimo biennale, rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità nazionale di pubblica sicurezza e non è suscettibile di rimodulazione giudiziale in assenza di elementi di manifesta irragionevolezza.
- Nel giudizio cautelare, la possibilità per i tifosi di assistere dal vivo alle partite in trasferta recede, in sede di bilanciamento del periculum in mora, rispetto all'interesse pubblico primario alla prevenzione di nuovi episodi di violenza e alla tutela dell'ordine pubblico.
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