Cassazione Penale, Sentenza n. 20305/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della responsabilità per associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 4), deducendo principalmente violazione dell'art. 157 c.p. (decorrenza del termine di prescrizione per reato di natura permanente indicato 'dal ... a tutt'oggi') e vizio di motivazione. Sostengono che, posto che l'ultima intercettazione utile risalirebbe al 27/02/2012, la prosecuzione dell'associazione fino alla data indicata non può essere presunta e che l'accusa avrebbe l'onere di dimostrare la perdurante operatività del sodalizio fino alla data processuale. Inoltre censurano la qualificazione del ruolo di 'promotore' (per Zaher) e contestano che la condotta non sia solo concorso nel reato di favoreggiamento ma attività stabile e organizzata; richiamano la presenza di rapporti di concorrenza/autonomia con altri procacciatori quale elemento contrario all'affectio societatis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come infondati. Ha ritenuto corretta la motivazione della corte territoriale che, sulla base delle intercettazioni e della struttura operativa 'imponente' e complessa del gruppo, ha ritenuto sussistere indizi idonei a inferire la persistenza dell'attività associativa fino alla data indicata in imputazione. La Corte ha chiarito che l'espressione 'dal ... a tutt'oggi' si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio o, in mancanza (rito abbreviato), fino alla richiesta di rinvio a giudizio, imponendo all'accusa di provare la perdurante operatività; nel caso concreto la valutazione probatoria è stata considerata adeguata. Quanto al profilo soggettivo, la Cassazione ha confermato che il ruolo di promotore può ricomprendere anche chi, pur non essendo l'originario fondatore, contribuisce in modo stabile e decisivo alla diffusione e alla capacità operativa del gruppo, promuovendone il programma criminoso. La Corte ha altresì escluso che lo stato detentivo successivo determini automaticamente la cessazione della partecipazione e ha calcolato che la prescrizione, con le interruzioni e sospensioni computate, sarebbe scaduta il 26/10/2024, dunque successiva alla sentenza appellata (11/12/2023). Al rigetto sono seguite le conseguenze di legge, inclusa la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese nei termini indicati (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La decorrenza del termine di prescrizione per il reato associativo indicato 'a tutt'oggi' si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio o, se manca per rito abbreviato, fino alla richiesta di rinvio a giudizio; l'accusa ha l'onere di dimostrare la permanenza del reato fino a tale data, ma l'assenza di indizi di recesso consente di ritenere protratta la partecipazione.
Definisce l'associazione per delinquere; la Corte interpreta che il ruolo di 'promotore' non è riservato al solo iniziatore ma comprende anche chi contribuisce in modo stabile alla potenzialità operativa del gruppo, promuovendo l'adesione di terzi e diffondendo il programma criminoso.
Norma applicata per la condanna alle spese di procedimento dei ricorrenti in cassazione a seguito del rigetto dei ricorsi.
Massime di principio
- Quando l'imputazione temporale indica 'dal ... a tutt'oggi' per reati permanenti, tale indicazione si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio o, in caso di rito abbreviato, fino alla richiesta di rinvio a giudizio; l'accusa deve dimostrare la persistenza fino a tale termine, ma non è esclusa una valutazione indiziaria che ricorra all'insieme delle emergenze probatorie.
- L'assenza negli atti di elementi che dimostrino il recesso di un singolo associato consente ai giudici, se sorretta da elementi indiziari coerenti (intercettazioni, struttura organizzativa, ripetitività dei contatti, numero di pratiche), di ritenere protratta la partecipazione fino alla data contestata.
- Lo stato detentivo sopravvenuto di un imputato non determina automaticamente la cessazione della partecipazione all'associazione; serve notizia specifica di dissociazione per escludere la perdurante appartenenza.
- La concorrenza o l'autonomia economica di singoli soggetti non esclude necessariamente l'esistenza di un'associazione se esistono accordi, ripetitività e coordinamento che perseguono un programma criminoso comune.
- La qualifica di promotore può riguardare anche chi, pur non essendo il fondatore originario, contribuisce stabilmente all'accrescimento o alla diffusione della capacità operativa dell'organizzazione (reclutamento, reperimento di risorse, consolidamento di rapporti), e non richiede l'essere stato l'originario ispiratore dell'associazione.
- In tema di prescrizione, è necessario valutare il termine ordinario, gli eventuali periodi di interruzione e le sospensioni; la corretta determinazione può incidere sull'irretroattività della punibilità e va calcolata con riferimento alla qualificazione penalistica adottata.
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