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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17056/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società chiedeva la retrocessione della proprietà superficiaria degli aerogeneratori (pale eoliche) innestati su terreni definitivamente confiscati a Giuseppe Scinardo, sostenendo che la "proprietà superficiaria" delle pale, costituita e trascritta nel 2001/2002 e poi divenuta in capo alla ricorrente, è un diritto reale autonomo in re aliena non assoggettabile alla confisca della proprietà fondiaria. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo che il terzo non avesse dimostrato estraneità e buona fede, e aveva fatto applicazione delle regole di estinzione dei pesi previste dalla normativa successiva (commi 194 e ss. art. 1 legge 228/2012). La ricorrente impugnava in Cassazione per violazione di legge e per motivazione illogica, sostenendo che doveva trovare applicazione l'art. 2-ter, comma 4, legge 575/1965 (diritti reali autonomi in re aliena) e che il Tribunale non aveva valutato la liceità delle provviste finanziarie, la legittimità delle costruzioni e la buona fede dell'attuale titolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Catania. I giudici di legittimità hanno ritenuto che: (i) la "proprietà superficiaria" va inquadrata come ius in re aliena (diritto reale di godimento); (ii) trattandosi di diritto costituito e trascritto ben prima della proposta di applicazione della misura di prevenzione e dell'entrata in vigore della normativa post-2011, non sono applicabili retroattivamente le disposizioni del d.lgs. 159/2011 e le disposizioni transitorie della legge 228/2012 nella parte interpretata come estintiva di tutti i pesi; (iii) rimane quindi applicabile l'art. 2-ter, comma 4, della legge 575/1965, con l'onere per il terzo di provare estraneità, buona fede e affidamento inconsapevole; (iv) tuttavia il Tribunale ha motivato in modo manifestamente illogico, omettendo di valutare la liceità delle risorse impiegate e la buona fede dell'attuale ricorrente e basandosi su elementi generici circa un presunto interesse mafioso. Per tali carenze la sentenza è stata annullata e la causa rimessa per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Legge 1 marzo 1965, n. 575 (art. 2-ter, comma 4)

    art. 2 ter, quarto comma, legge 575/1965

    La Corte applica questa norma come disciplina pertinente per i terzi titolari di diritti reali in re aliena costituiti e trascritti anteriormente alla proposta di misura di prevenzione: il terzo deve provare estraneità, buona fede e affidamento inconsapevole per ottenere tutela restitutoria rispetto alla confisca

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)

    La Corte esclude l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 159/2011 al caso di diritti costituiti e trascritti anteriormente alla proposta di misura di prevenzione; la normativa più recente non trova efficacia retroattiva rispetto ai trasferimenti immobiliari già perfezionati

  • Legge 11 dicembre 2012, n. 228 (commi 194 e ss. art. 1)

    commi 194 e ss.; comma 197, art. 1

    I commi sono stati considerati non applicabili retroattivamente al caso concreto (trascrizioni e trasferimenti anteriori all'entrata in vigore); la Corte osserva inoltre che l'estensione dell'effetto estintivo del comma 197 a tutti i diritti reali in re aliena è discutibile e non può essere automaticamente estesa al caso della proprietà superficiaria costituita prima

  • Codice di procedura penale

    art. 666 e ss.; art. 606, comma 1 (lett. b ed e)

    Richiamate le norme processuali sull'incidente di esecuzione e sui motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso contro ordinanza in incidente di esecuzione è ammissibile nella piena gamma dei motivi di cui all'art. 606 c.p.p., non limitandosi alla sola violazione di legge

Massime di principio

  • La "proprietà superficiaria" costituisce in diritto un ius in re aliena (diritto reale di godimento separato dalla proprietà del suolo); va quindi inquadrata e valutata come diritto autonomo rispetto alla proprietà fondiaria
  • Fondamentale verificare la data di costituzione e di trascrizione del diritto reale: se anteriori alla proposta di applicazione della misura di prevenzione e/o all'entrata in vigore di normativa successiva, le disposizioni più recenti (D.lgs. 159/2011, legge 228/2012) potrebbero non trovare applicazione retroattiva
  • Quando si applica l'art. 2-ter, comma 4, legge 575/1965, il terzo ha l'onere di provare estraneità rispetto al reato, buona fede soggettiva e affidamento inconsapevole sull'acquisizione del diritto; l'accertamento non può essere puramente formale ma va supportato da adeguata istruttoria sulle circostanze fattuali (origine dei fondi, liceità dell'investimento, natura dei rapporti tra danti causa)
  • Il giudice deve motivare specificamente e logicamente le ragioni per le quali ritiene assente la buona fede o sussistere collegamenti con interessi illeciti: valutazioni generiche su un "interesse mafioso" del territorio o su rapporti tra soggetti non sono sufficienti per travolgere il diritto del terzo
  • In sede di incidente di esecuzione il ricorso in cassazione può dedurre vizi di motivazione e valutazione dei fatti oltre la sola violazione di legge; decisioni carenti o contraddittorie possono essere annullate con rinvio
  • In casi simili è essenziale che il terzo raccolga e produca prove concrete sulla provenienza lecita delle risorse, sui titoli traslativi e sulla storia giuridica dell'acquisizione per soddisfare l'onere probatorio richiesto

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