Cassazione Penale, Sentenza n. 17056/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società chiedeva la retrocessione della proprietà superficiaria degli aerogeneratori (pale eoliche) innestati su terreni definitivamente confiscati a Giuseppe Scinardo, sostenendo che la "proprietà superficiaria" delle pale, costituita e trascritta nel 2001/2002 e poi divenuta in capo alla ricorrente, è un diritto reale autonomo in re aliena non assoggettabile alla confisca della proprietà fondiaria. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo che il terzo non avesse dimostrato estraneità e buona fede, e aveva fatto applicazione delle regole di estinzione dei pesi previste dalla normativa successiva (commi 194 e ss. art. 1 legge 228/2012). La ricorrente impugnava in Cassazione per violazione di legge e per motivazione illogica, sostenendo che doveva trovare applicazione l'art. 2-ter, comma 4, legge 575/1965 (diritti reali autonomi in re aliena) e che il Tribunale non aveva valutato la liceità delle provviste finanziarie, la legittimità delle costruzioni e la buona fede dell'attuale titolare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Catania. I giudici di legittimità hanno ritenuto che: (i) la "proprietà superficiaria" va inquadrata come ius in re aliena (diritto reale di godimento); (ii) trattandosi di diritto costituito e trascritto ben prima della proposta di applicazione della misura di prevenzione e dell'entrata in vigore della normativa post-2011, non sono applicabili retroattivamente le disposizioni del d.lgs. 159/2011 e le disposizioni transitorie della legge 228/2012 nella parte interpretata come estintiva di tutti i pesi; (iii) rimane quindi applicabile l'art. 2-ter, comma 4, della legge 575/1965, con l'onere per il terzo di provare estraneità, buona fede e affidamento inconsapevole; (iv) tuttavia il Tribunale ha motivato in modo manifestamente illogico, omettendo di valutare la liceità delle risorse impiegate e la buona fede dell'attuale ricorrente e basandosi su elementi generici circa un presunto interesse mafioso. Per tali carenze la sentenza è stata annullata e la causa rimessa per nuovo esame.
Norme richiamate
Legge 1 marzo 1965, n. 575 (art. 2-ter, comma 4)
art. 2 ter, quarto comma, legge 575/1965
La Corte applica questa norma come disciplina pertinente per i terzi titolari di diritti reali in re aliena costituiti e trascritti anteriormente alla proposta di misura di prevenzione: il terzo deve provare estraneità, buona fede e affidamento inconsapevole per ottenere tutela restitutoria rispetto alla confisca
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
La Corte esclude l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 159/2011 al caso di diritti costituiti e trascritti anteriormente alla proposta di misura di prevenzione; la normativa più recente non trova efficacia retroattiva rispetto ai trasferimenti immobiliari già perfezionati
Legge 11 dicembre 2012, n. 228 (commi 194 e ss. art. 1)
commi 194 e ss.; comma 197, art. 1
I commi sono stati considerati non applicabili retroattivamente al caso concreto (trascrizioni e trasferimenti anteriori all'entrata in vigore); la Corte osserva inoltre che l'estensione dell'effetto estintivo del comma 197 a tutti i diritti reali in re aliena è discutibile e non può essere automaticamente estesa al caso della proprietà superficiaria costituita prima
art. 666 e ss.; art. 606, comma 1 (lett. b ed e)
Richiamate le norme processuali sull'incidente di esecuzione e sui motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso contro ordinanza in incidente di esecuzione è ammissibile nella piena gamma dei motivi di cui all'art. 606 c.p.p., non limitandosi alla sola violazione di legge
Massime di principio
- La "proprietà superficiaria" costituisce in diritto un ius in re aliena (diritto reale di godimento separato dalla proprietà del suolo); va quindi inquadrata e valutata come diritto autonomo rispetto alla proprietà fondiaria
- Fondamentale verificare la data di costituzione e di trascrizione del diritto reale: se anteriori alla proposta di applicazione della misura di prevenzione e/o all'entrata in vigore di normativa successiva, le disposizioni più recenti (D.lgs. 159/2011, legge 228/2012) potrebbero non trovare applicazione retroattiva
- Quando si applica l'art. 2-ter, comma 4, legge 575/1965, il terzo ha l'onere di provare estraneità rispetto al reato, buona fede soggettiva e affidamento inconsapevole sull'acquisizione del diritto; l'accertamento non può essere puramente formale ma va supportato da adeguata istruttoria sulle circostanze fattuali (origine dei fondi, liceità dell'investimento, natura dei rapporti tra danti causa)
- Il giudice deve motivare specificamente e logicamente le ragioni per le quali ritiene assente la buona fede o sussistere collegamenti con interessi illeciti: valutazioni generiche su un "interesse mafioso" del territorio o su rapporti tra soggetti non sono sufficienti per travolgere il diritto del terzo
- In sede di incidente di esecuzione il ricorso in cassazione può dedurre vizi di motivazione e valutazione dei fatti oltre la sola violazione di legge; decisioni carenti o contraddittorie possono essere annullate con rinvio
- In casi simili è essenziale che il terzo raccolga e produca prove concrete sulla provenienza lecita delle risorse, sui titoli traslativi e sulla storia giuridica dell'acquisizione per soddisfare l'onere probatorio richiesto
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