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Ordinanza

Ordinanza n. 1584/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE - del provvedimento di inidoneità della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali, notificato in data 14 Ottobre 2025, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025» recante la seguente motivazione «Non ha dimostrato di aver raggiunto un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità »; - di tutti gli atti contenuti nel c.d. fascicolo attitudinale stilato in sede concorsuale durante e all'esito delle prove attitudinali nella parte in cui dichiarano la non idoneità sotto tale profilo del ricorrente, trasmessi dalla procedente in riscontro all'istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; - del provvedimento recante l'esito della valutazione attitudinale resa a seguito del colloquio effettuato dal ricorrente in data 14 Ottobre 2025 e trasmesso dalla procedente in riscontro all'istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; - del verbale stilato Commissione esaminatrice del concorso in sede collegiale e recante la valutazione complessiva delle prove psico attitudinali e del colloquio nella parte in cui dichiarano la non idoneità del ricorrente, stilato il 14 Ottobre 2025 e trasmesso dalla procedente in riscontro all'istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; -del decreto di formale esclusione, notificato al ricorrente a mezzo PEC il 16.10.2025, nella parte in cui viene decretata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale; - per quanto di ragione, del questionario orientativo compilato dal ricorrente il 14.10.2025 in sede di accertamento psico-attitudinale, trasmesso a seguito di istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; - ove occorrer possa e per quanto di ragione, del test psicoattitudinale MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2) somministrato al ricorrente in sede concorsuale il 14.10.2025, trasmesso a seguito di istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025 e dei relativi esiti; - ove occorrer possa, dell'art. 13 del bando con il quale è stato indetto il «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025»; - ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento recante i criteri di valutazione della prova attitudinale del «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025»; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota -OMISSIS- con la quale è stato programmato l'avvio del corso Formativo del 186° Corso Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria; -della graduatoria di merito del concorso, non ancora formata né pubblicata nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13\2\2026 : PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE - del provvedimento del Direttore Generale del 18 dicembre 2025, pubblicato in pari data sulla pagina web del sito istituzionale dedicato alla selezione, con cui sono state approvate le graduatorie finali del concorso pubblico, per esame e titoli, a complessivi n. 3246 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e, in particolare, della graduatoria recante i vincitori del concorso per i posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente; -dell’allegato 3 al decreto del Direttore Generale del 18 dicembre 2025, pubblicato in pari data sulla pagina web del sito istituzionale dedicato alla selezione, recante i nominativi dei vincitori per l’aliquota uomini per i posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente; -dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dedicato al concorso il 22 dicembre 2025 con il quale si è provveduto ad avviare il 186esimo corso formativo per allievi agenti della poizia penitenziaria e il relativo elenco nominativo recante le sedi di assegnazione, nella parte in cui non è presente il nominiativo del ricorrente; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente. NONCHÉ PER L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI E PRECISAMENTE - del provvedimento di inidoneità della Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali, notificato in data 14 Ottobre 2025, con il quale è stata formalizzata l’esclusione del ricorrente dal «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025» recante la seguente motivazione «Non ha dimostrato di aver raggiunto un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità »; - di tutti gli atti contenuti nel c.d. fascicolo attitudinale stilato in sede concorsuale durante e all’esito delle prove attitudinali nella parte in cui dichiarano la non idoneità sotto tale profilo del ricorrente, trasmessi dalla procedente in riscontro all’istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; - del provvedimento recante l’esito della valutazione attitudinale resa a seguito del colloquio effettuato dal ricorrente in data 14 Ottobre 2025 e trasmesso dalla procedente in riscontro all’istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; - del verbale stilato Commissione esaminatrice del concorso in sede collegiale e recante la valutazione complessiva delle prove psico attitudinali e del colloquio nella parte in cui dichiarano la non idoneità del ricorrente, stilato il 14 Ottobre 2025 e trasmesso dalla procedente in riscontro all’istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; -del decreto di formale esclusione, notificato al ricorrente a mezzo PEC il 16.10.2025, nella parte in cui viene decretata l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale; - per quanto di ragione, del questionario orientativo compilato dal ricorrente il 14.10.2025 in sede di accertamento psico-attitudinale, trasmesso a seguito di istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; - ove occorrer possa e per quanto di ragione, del test psicoattitudinale MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2) somministrato al ricorrente in sede concorsuale il 14.10.2025, trasmesso a seguito di istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025 e dei relativi esiti; - ove occorrer possa, dell’art. 13 del bando con il quale è stato indetto il «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025»; - ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento recante i criteri di valutazione della prova attitudinale del «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025»; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota -OMISSIS- con la quale è stato programmato l’avvio del corso Formativo del 186° Corso Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria; -della graduatoria di merito del concorso, non ancora formata né pubblicata nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202515961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per 3.246 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché graduatoria finale e atti di avvio del corso nella parte relativa alla mancata inclusione del candidato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il giudizio di non idoneità attitudinale formalizzato il 14 ottobre 2025, il decreto di esclusione notificato il 16 ottobre 2025, gli atti del fascicolo attitudinale, gli esiti del colloquio e dei test, il verbale della Commissione, l’art. 13 del bando, i criteri di valutazione e gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale approvata il 18 dicembre 2025 e l’avviso di avvio del 186° corso, nella parte in cui non risultava incluso. Dal testo dell’ordinanza non emerge una dettagliata articolazione dei singoli motivi di ricorso; la controversia riguarda, in sostanza, la legittimità del giudizio attitudinale, la razionalità delle modalità selettive, la sufficienza della motivazione e l’attendibilità delle risultanze dei test e del colloquio.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che la selezione attitudinale costituisca espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi competenti dell’Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto. Le modalità previste dal bando non sono apparse opache o irrazionali, risultando fondate su un metodo scientifico consolidato e, almeno in parte, su dati oggettivi ricavati dalle risposte ai test. Le criticità emerse dai test e dal questionario avrebbero trovato conferma nel colloquio, anche con riferimento alle risposte caratterizzate da diffidenza verso persone di altra nazionalità e al modo in cui il candidato riteneva di essere giudicato da persone appena conosciute. Il giudice ha inoltre valorizzato il concorso di diverse professionalità e il confronto collegiale all’interno della Commissione, ritenendo il giudizio cautelaremente congruamente motivato mediante le aggettivazioni utilizzate. Ha tuttavia rilevato che la questione della necessità e dell’ampiezza di una motivazione estesa nel giudizio attitudinale richiede approfondimento nella fase di merito, fissata al 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per l’assenza, allo stato degli atti, di profili di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore di fatto.

  • art. 13 del bando del concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria - 2025

    Disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali; le modalità selettive non sono state ritenute opache o irrazionali in sede cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, unitamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e della disposizione di oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Il giudizio attitudinale reso nell’ambito di un concorso per l’accesso alle forze di polizia costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi tecnici dell’Amministrazione e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell’evidente incongruità, della manifesta irragionevolezza o dell’errore su elementi di fatto.
  • La valutazione attitudinale può fondarsi sul coordinamento tra risultati di test standardizzati, questionari e colloquio collegiale, purché le modalità previste dalla lex specialis siano non opache, razionali e riconducibili a un metodo scientifico consolidato.
  • La partecipazione di diverse professionalità e il confronto collegiale nella Commissione costituiscono elementi rilevanti per la valutazione cautelare della ragionevolezza del giudizio attitudinale, senza tuttavia escludere l’approfondimento nel merito della sufficienza e dell’ampiezza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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