Cassazione Civile, Ordinanza n. 19029/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché vi era adesione alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava da un procedimento monitorio promosso da una società fornitrice nei confronti del Ministero della giustizia per ottenere il pagamento di canoni di locazione relativi ad apparecchiature di intercettazione telefonica e radiolocalizzazione impiegate in vari uffici di procura nell'ambito di procedimenti penali. La Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda. La curatela della società, nel frattempo dichiarata fallita, proponeva ricorso per cassazione con sei motivi. Prima della decisione della Corte di cassazione è però intervenuto atto di rinuncia al ricorso, debitamente accettato dall'Avvocatura generale dello Stato.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso concreto la rinuncia ha determinato l'estinzione del giudizio.
in presenza di accettazione della rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e non provvede sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se debitamente accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla parte resistente, non va pronunciata condanna alle spese del giudizio di cassazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
Come è indicizzato
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