Cassazione Penale, Sentenza n. 23103/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e valutazione probatoria: si contestava l'utilizzo e la credibilità della deposizione resa 'a seguito delle contestazioni', si chiedeva il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale lieve e la riforma della qualificazione della condotta in contravvenzione (art. 712 c.p., ipotesi di incauto acquisto). In sostanza il ricorrente chiedeva la revisione degli accertamenti di merito sulla responsabilità penale e sulla qualificazione e valutazione delle circostanze.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ritenendo legittima e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito. Ha ritenuto corretta l'utilizzazione, nella parte pertinente, della deposizione del cessionario, congruamente valutata insieme all'immediato sequestro della cosa nella disponibilità dell'imputato. Ha confermato la decisione di non riconoscere la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) alla luce della non occasionalità della condotta, del valore della telecamera e delle modalità connesse alla cessione di stupefacenti, e ha rigettato il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale lieve. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte territoriale ha ritenuto compatibile la qualificazione come contravvenzione (incauto acquisto) ove risulti, anche per prova dichiarativa, il dolo o l'eventuale conoscenza della provenienza del bene da delitto; la Cassazione ha ritenuto non manifestamente erronea tale valutazione.
La norma sulla particolare tenuità dell'offesa non è stata riconosciuta: il giudice ha valutato la non occasionalità della condotta, il valore dell'oggetto e le modalità della ricezione, ritenendo incompatibile l'applicazione della causa di esclusione della punibilità nel caso concreto.
art. 133 c.p., primo comma
I criteri indicati dal primo comma (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, ecc.) sono stati utilizzati per valutare la gravità dell'offesa e la possibile applicazione dell'art. 131-bis; la Corte ha ritenuto sufficiente l'esame selettivo dei parametri ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti e le valutazioni di prova salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o violi legge: le valutazioni sulla credibilità delle deposizioni sono di regola rimesse al giudice di merito.
- Le dichiarazioni rese 'a seguito di contestazioni' possono essere utilizzate se confermano contenuti predibattimentali e se la motivazione del giudice di merito le ritiene attendibili e congruenti con le altre evidenze (es. immediato sequestro della cosa).
- Per riconoscere la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è necessario esaminare i criteri del primo comma dell'art. 133 c.p.; non è richiesta l'analisi di tutti gli elementi elencati, ma quelli rilevanti devono essere esplicitati e la condotta non deve essere abituale o connessa a elementi che amplificano la gravità (valore, modalità e contesto).
- La qualificazione della fattispecie come contravvenzione (es. incauto acquisto) richiede una valutazione del dolo o, quantomeno, dell'eventuale coscienza della provenienza del bene da reato; se la prova dichiarativa e gli elementi materiali sono congruenti, tale qualificazione può essere confermata.
- Un ricorso che, di fatto, domanda la rivalutazione integrale delle prove e delle motivazioni di merito è generalmente dichiarato inammissibile; ciò può comportare anche la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende.
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