Cassazione Penale, Sentenza n. 30002/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di TERRANOVA, indagato per associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative, falsi documentali e corruzioni in atti giudiziari. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione per aver fatto applicazione della presunzione di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p. a reati non ricompresi in quella previsione; (2) mancata considerazione di elementi sopravvenuti (decorso del tempo in stato di restrizione, comportamento durante la detenzione, perfezionamento della discovery, prima esperienza detentiva e collaborazione in interrogatorio, vincoli cautelari sugli altri indagati e sulle società, sua posizione di dipendente); (3) fatti contestati risalenti al 2018-2019 e assenza di reati successivi, elementi che avrebbero dovuto indurre alla revoca o alla sostituzione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la presunzione di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p. non era invocata né applicabile al caso; secondo e terzo motivo considerati manifestamente infondati in quanto miravano ad una rinnovata valutazione cautelare senza introdurre elementi di novità idonei a mutare le valutazioni precedenti. La Corte ha richiamato il principio che la richiesta di revoca/modifica deve indicare elementi nuovi che incidano sulle esigenze cautelari; in mancanza il gravame può essere dichiarato inammissibile anche con motivazione sintetica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. co. 1 lett. c) ed e)
art. 606 co. 1 lett. c) ed e) c.p.p.
Individua i motivi di ricorso per cassazione; qui usato dal ricorrente per censurare la decisione di merito. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e il ricorso inammissibile.
Norma sul riesame delle misure cautelari; richiamata nei motivi per segnalare presunte omissioni nella rivalutazione delle esigenze cautelari.
Previsione di una presunzione relativa legata a specifiche ipotesi di reato nel contesto delle esigenze cautelari. La Corte ha osservato che tale presunzione non era invocata né applicabile nel caso di specie.
Disposizione relativa alla revisione delle esigenze cautelari all'udienza di riesame; richiamata dal ricorrente per sostenere la necessità di considerare elementi sopravvenuti.
Norma che disciplina i provvedimenti cautelari, richiamata nei motivi relativi alla legittimità e alla necessità della misura applicata.
Consente la condanna alle somme in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000.
Sez. 6, Sentenza n. 85 del 13/01/1994 (dep. 22/03/1994)
Giurisprudenza richiamata secondo cui l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare deve indicare elementi di novità e che l'appello può essere dichiarato inammissibile in mancanza di nuovi elementi, senza necessità di ampia motivazione.
Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai profili di colpa che giustificano la condanna pecuniaria per ricorso infondato o temerario.
Massime di principio
- Un'appellazione avverso il rigetto di una richiesta di revoca o modifica della misura cautelare deve indicare elementi nuovi, concreti e rilevanti che incidano sulla valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; la mera riproposizione degli stessi argomenti è insufficiente.
- La semplice durata del periodo di detenzione non è di per sé idonea a giustificare la revoca della custodia se non accompagnata da fatti o circostanze che dimostrino la caduta o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Se il ricorrente non produce novità probatorie o circostanziali, il giudice d'appello può dichiarare il gravame inammissibile anche con motivazione sintetica, senza dover rifare integralmente la valutazione cautelare già compiuta.
- Prima di invocare presunzioni legali (es. art. 275 co. 3 c.p.p.) è necessario verificare che i reati contestati rientrino effettivamente nelle ipotesi normative che giustificano tali presunzioni; un uso improprio di tali presunzioni sarà dichiarato infondato.
- La presentazione di argomenti manifestamente infondati può comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Elementi come la collaborazione in interrogatorio, la condotta durante la detenzione, o vincoli cautelari su altri soggetti possono essere rilevanti ma devono essere documentati e di tale portata da modificare la valutazione del rischio di inquinamento probatorio, reiterazione o fuga.
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