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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30002/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di TERRANOVA, indagato per associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative, falsi documentali e corruzioni in atti giudiziari. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione per aver fatto applicazione della presunzione di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p. a reati non ricompresi in quella previsione; (2) mancata considerazione di elementi sopravvenuti (decorso del tempo in stato di restrizione, comportamento durante la detenzione, perfezionamento della discovery, prima esperienza detentiva e collaborazione in interrogatorio, vincoli cautelari sugli altri indagati e sulle società, sua posizione di dipendente); (3) fatti contestati risalenti al 2018-2019 e assenza di reati successivi, elementi che avrebbero dovuto indurre alla revoca o alla sostituzione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la presunzione di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p. non era invocata né applicabile al caso; secondo e terzo motivo considerati manifestamente infondati in quanto miravano ad una rinnovata valutazione cautelare senza introdurre elementi di novità idonei a mutare le valutazioni precedenti. La Corte ha richiamato il principio che la richiesta di revoca/modifica deve indicare elementi nuovi che incidano sulle esigenze cautelari; in mancanza il gravame può essere dichiarato inammissibile anche con motivazione sintetica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. co. 1 lett. c) ed e)

    art. 606 co. 1 lett. c) ed e) c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; qui usato dal ricorrente per censurare la decisione di merito. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e il ricorso inammissibile.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sul riesame delle misure cautelari; richiamata nei motivi per segnalare presunte omissioni nella rivalutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 275 c.p.p. co. 3

    Previsione di una presunzione relativa legata a specifiche ipotesi di reato nel contesto delle esigenze cautelari. La Corte ha osservato che tale presunzione non era invocata né applicabile nel caso di specie.

  • art. 299 c.p.p.

    Disposizione relativa alla revisione delle esigenze cautelari all'udienza di riesame; richiamata dal ricorrente per sostenere la necessità di considerare elementi sopravvenuti.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma che disciplina i provvedimenti cautelari, richiamata nei motivi relativi alla legittimità e alla necessità della misura applicata.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle somme in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000.

  • Sez. 6, Sentenza n. 85 del 13/01/1994 (dep. 22/03/1994)

    Giurisprudenza richiamata secondo cui l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare deve indicare elementi di novità e che l'appello può essere dichiarato inammissibile in mancanza di nuovi elementi, senza necessità di ampia motivazione.

  • Corte Cost. 13/06/2000 n. 186

    Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai profili di colpa che giustificano la condanna pecuniaria per ricorso infondato o temerario.

Massime di principio

  • Un'appellazione avverso il rigetto di una richiesta di revoca o modifica della misura cautelare deve indicare elementi nuovi, concreti e rilevanti che incidano sulla valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; la mera riproposizione degli stessi argomenti è insufficiente.
  • La semplice durata del periodo di detenzione non è di per sé idonea a giustificare la revoca della custodia se non accompagnata da fatti o circostanze che dimostrino la caduta o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • Se il ricorrente non produce novità probatorie o circostanziali, il giudice d'appello può dichiarare il gravame inammissibile anche con motivazione sintetica, senza dover rifare integralmente la valutazione cautelare già compiuta.
  • Prima di invocare presunzioni legali (es. art. 275 co. 3 c.p.p.) è necessario verificare che i reati contestati rientrino effettivamente nelle ipotesi normative che giustificano tali presunzioni; un uso improprio di tali presunzioni sarà dichiarato infondato.
  • La presentazione di argomenti manifestamente infondati può comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Elementi come la collaborazione in interrogatorio, la condotta durante la detenzione, o vincoli cautelari su altri soggetti possono essere rilevanti ma devono essere documentati e di tale portata da modificare la valutazione del rischio di inquinamento probatorio, reiterazione o fuga.

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