Cassazione Civile, Ordinanza n. 07244/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia rituale al ricorso, con adesione della controparte. In applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c., non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Prima dell'udienza ha però depositato atto di rinuncia al ricorso; il controricorrente ha aderito alla rinuncia. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia e la conformità ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., rilevando conseguentemente la cessazione del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ritiene rituale la rinuncia depositata prima dell'udienza e sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio, in presenza dell'adesione della controparte.
esclude la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità nel caso di estinzione per rinuncia, come applicato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta ritualmente e nei modi previsti dal codice, determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando vi sia adesione della controparte.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità, salvo diversa previsione normativa.
- L'estinzione per rinuncia impedisce ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, rendendo superflua la decisione sulle questioni sostanziali o processuali dedotte.
Come è indicizzato
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