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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32694/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

Un lavoratore aveva ottenuto, nel contesto della procedura concorsuale della società datrice di lavoro, l'ammissione al passivo del credito per trattamento di fine rapporto maturato. Sulla base di tale accertamento, i giudici di merito avevano condannato l'INPS, tramite il Fondo di garanzia ex art. 2 della legge n. 297/1982, al pagamento del TFR. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2, comma 1, l. n. 297/1982, in relazione all'art. 2114 c.c., sostenendo che l'accertamento del rapporto di lavoro compiuto in sede fallimentare, in un giudizio in cui l'INPS non era parte, non poteva far stato nel distinto rapporto previdenziale e non poteva impedirgli di contestare la sussistenza dei presupposti della prestazione; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2, commi 1 e 8, l. n. 297/1982, in relazione agli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c. e all'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, assumendo che la prestazione non fosse dovuta per intervenuta prescrizione dei contributi necessari a fondare il rapporto assicurativo previdenziale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il più recente orientamento che ammette per l'INPS la possibilità di contestare, anche dopo l'ammissione del credito allo stato passivo, gli elementi della fattispecie previdenziale e i presupposti oggettivi della tutela del Fondo; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio. Il secondo motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze in relazione alla censura accolta. Ha disposto il rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda del lavoratore applicando il principio secondo cui l'ammissione del credito allo stato passivo non preclude all'INPS di contestare autonomamente i presupposti della prestazione del Fondo di garanzia, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, legge n. 297/1982

    regola l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR; la prestazione non può essere riconosciuta automaticamente sulla sola base dell'ammissione del credito al passivo, ma richiede l'autonomo accertamento dei presupposti della tutela previdenziale.

  • art. 2114 c.c.

    richiamato in relazione al rapporto previdenziale e alla sua autonomia rispetto al credito retributivo e all'accertamento compiuto in altra sede.

  • art. 2115 c.c.

    evocato dai motivi di ricorso in collegamento con gli obblighi contributivi e con il rapporto assicurativo-previdenziale.

  • art. 2116 c.c.

    il principio di automaticità delle prestazioni opera in via generale, ma incontra limiti nelle discipline speciali; nel caso del Fondo di garanzia non esclude la verifica dei presupposti della prestazione.

  • art. 3, legge n. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la prescrizione dei contributi impedisse il sorgere del necessario rapporto assicurativo-previdenziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2, comma 7, legge n. 297/1982

    richiamato dalla Corte quale previsione del subentro del Fondo nel credito del lavoratore verso la procedura concorsuale.

  • art. 2 D.Lgs. 80/1992

    indicato come norma che fissa i presupposti oggettivi della prestazione del Fondo, da accertare autonomamente in fatto dal giudice di merito.

Massime di principio

  • L'ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo di una procedura concorsuale non preclude all'INPS di contestare, nel giudizio sulla prestazione del Fondo di garanzia, la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie previdenziale.
  • Il Fondo di garanzia per il TFR non opera in modo pienamente automatico sulla sola base dell'accertamento concorsuale del credito: il giudice deve verificare autonomamente i presupposti oggettivi e temporali della prestazione previsti dalla disciplina speciale.
  • Il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. non impedisce, nei casi regolati da leggi speciali, l'accertamento dei presupposti specifici dell'obbligazione previdenziale.
  • Il subentro dell'INPS nel credito del lavoratore verso la procedura concorsuale tutela l'Istituto, ma non trasforma l'ammissione al passivo in un accertamento vincolante e insuscettibile di contestazione nel distinto rapporto previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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