Cassazione Penale, Ordinanza n. 09648/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto non scrutinabile in cassazione la doglianza perché reiterativa di censure di merito già esaminate in appello, manifestamente infondata e priva di adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la condanna. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità di un'individuazione fotografica posta a base della pronuncia di condanna. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era sostanzialmente riproduttiva di questioni già dedotte in appello e già disattese, oltre che formulata in modo generico. Ha inoltre osservato che la censura mirava a ottenere una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era lineare, completa e immune da vizi logici censurabili.
Norme richiamate
viene richiamato implicitamente come base del vizio di violazione di legge e di motivazione dedotto nel ricorso
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito.
- La critica alla valutazione di attendibilità della prova dichiarativa o del riconoscimento fotografico è inammissibile quando mira soltanto a una diversa lettura del compendio probatorio, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se risulta lineare, completa e coerente con i principi di legittimità, e il ricorso deve confrontarsi specificamente con essa.
- La formulazione generica del motivo, priva di puntuale confronto con la motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
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