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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09867/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna resa in appello è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era meramente riproduttiva di quella già svolta in appello e non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso il beneficio valorizzando i plurimi precedenti specifici dell'imputato e il fatto che in due precedenti occasioni gli fosse già stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • artt. 56, 624 e 337 c.p.

    condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 337 cod. pen.

    La sentenza impugnata riguardava una condanna per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto

    Il beneficio è stato ritenuto non concedibile in presenza di plurimi precedenti specifici e di precedenti sentenze già favorevoli per la medesima causa di non punibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando risultino plurimi precedenti specifici dell'imputato, specie se vi siano già state precedenti applicazioni del beneficio, poiché tali elementi sono ostativi alla concessione della causa di non punibilità.
  • In sede di legittimità, la censura sulla particolare tenuità deve individuare puntualmente gli errori della motivazione di merito; altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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