Cassazione Civile, Ordinanza n. 10618/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garanti)
La controversia
Una società affidata dalla banca aveva accumulato un’esposizione debitoria; l’istituto di credito otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di due fideiussori per oltre 867 mila euro. I garanti proponevano opposizione eccependo, tra l’altro, la nullità delle fideiussioni, deducendo che si trattava di fideiussioni omnibus predisposte su schema ABI e che alcune clausole erano nulle per violazione di norme imperative e della disciplina antitrust. In appello la banca sosteneva che i garanti non avessero impugnato la qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia, effettuata dal primo giudice in ragione della clausola di pagamento a prima richiesta, con conseguente giudicato sulla qualificazione e inammissibilità delle eccezioni spettanti solo al debitore principale. I ricorrenti per cassazione hanno censurato: 1) la ritenuta formazione del giudicato sulla qualificazione del contratto, sostenendo che l’appello investiva anche la natura della garanzia; 2) il rigetto nel merito della contestazione sull’ammontare del debito garantito, deducendo violazione dell’onere della prova e del diritto di difesa; 3) la mancata ammissione della nullità parziale delle clausole e l’erronea pretesa che la nullità potesse essere fatta valere solo se tempestivamente eccepita la decadenza di cui all’art. 1957 c.c.; 4) la declaratoria di tardività dell’eccezione di decadenza, che secondo i ricorrenti era invece tempestiva o comunque coperta da giudicato implicito; 5) l’affermazione che la banca avesse evitato la decadenza ex art. 1957 c.c. con semplici diffide stragiudiziali. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, ha rigettato il quarto e ha dichiarato assorbiti il secondo e il quinto.
La decisione
La Corte ha cassato in relazione la sentenza della Corte d’Appello di Bologna e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha affermato che non vi era giudicato sulla qualificazione del rapporto perché l’appello conteneva censure che presupponevano la natura di fideiussione omnibus e quindi una diversa qualificazione della garanzia; ha inoltre censurato l’errore della corte territoriale nel negare la nullità parziale per il solo fatto che l’effetto della nullità avrebbe comportato l’applicazione dell’art. 1957 c.c., chiarendo che la rilevabilità d’ufficio riguarda la fattispecie di nullità e non il suo effetto. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati e verificare, se del caso, la natura del contratto e la sufficienza della diffida stragiudiziale a evitare la decadenza nel caso di contratto autonomo di garanzia. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Richiamato per il tema del giudicato interno e dell’effetto preclusivo derivante dalla mancata impugnazione di una statuizione.
Richiamato con riferimento all’ammissibilità e al contenuto dei motivi di appello, e alla possibilità che il gravame investa anche la qualificazione giuridica del rapporto.
Utilizzato per sostenere la nullità parziale delle clausole fideiussorie, senza travolgere l’intero contratto.
Invocato per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia e per valutare i limiti del thema decidendum rispetto alle domande ed eccezioni delle parti.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e alla possibilità di contestare l’ammontare del credito garantito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione/tenuta del decisum sul riparto delle questioni.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova sull’ammontare del debito garantito.
L. 287/1990, art. 2, comma 2, lett. a)
Richiamato per la dedotta nullità delle clausole fideiussorie per intesa anticoncorrenziale.
art. 101 TFUE
Richiamato quale parametro di nullità delle clausole conformi allo schema ABI ritenuto contrario alla disciplina antitrust.
La Corte distingue tra la decadenza come eccezione di parte e la nullità parziale della clausola; chiarisce che la decadenza va eccepita solo quando è oggetto di autonoma eccezione, mentre se costituisce effetto della nullità segue il regime della nullità stessa.
Richiamato nel motivo relativo alla tempestività/efficacia dell’eccezione di decadenza.
Richiamato nel motivo relativo alla tempestività/efficacia dell’eccezione di decadenza.
Massime di principio
- In presenza di impugnazione che investe questioni la cui soluzione presuppone una diversa qualificazione giuridica del rapporto, non si forma giudicato interno sulla qualificazione operata dal primo giudice se tale qualificazione è logicamente pregiudiziale rispetto alle censure svolte con l’appello.
- Il giudice d’appello può riqualificare il rapporto dedotto in giudizio anche diversamente dal primo giudice, purché non introduca nuovi fatti, mantenga invariati petitum e causa petendi e si muova entro questioni ritualmente devolute con l’impugnazione.
- La nullità parziale di una clausola può essere chiesta e pronunciata senza che la parte debba dimostrare che la nullità si estenda all’intero contratto; l’attenzione va concentrata sulla clausola viziata e non sull’effetto eventualmente derivante dalla sua espunzione.
- La rilevabilità d’ufficio della nullità riguarda la fattispecie invalidante e non si trasforma in un onere di tempestiva eccezione solo perché la nullità produce, come effetto, l’applicazione di una norma diversa o la caducazione di una decadenza.
- La decadenza ex art. 1957 c.c. segue il regime proprio dell’eccezione di parte quando è fatta valere autonomamente; se invece deriva come conseguenza della nullità di una clausola, non può essere trattata come un autonomo onere di eccezione per precludere la pronuncia di nullità.
- Se la banca intende opporre la decadenza del garante come eccezione autonoma, essa deve essere tempestivamente dedotta; non è corretto inferire un giudicato implicito sulla tempestività della decadenza dalla sola decisione che abbia escluso la nullità della clausola.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione dell’ammontare del credito garantito può restare scrutinabile ove le preclusioni processuali e la qualificazione del rapporto non siano state correttamente risolte, e la valutazione del giudice deve rispettare il riparto dell’onere della prova.
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