Cassazione Civile, Ordinanza n. 28442/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (livellari)
La controversia
I livellari, in proprio e quali rappresentanti della società agricola, avevano promosso davanti al Tribunale di Siena un’azione di affrancazione di immobili gravati da livello. Il tribunale ha dichiarato la litispendenza e cancellato la causa dal ruolo, ritenendo che una domanda identica fosse già stata proposta nel 2019 davanti allo stesso tribunale e decisa nel 2023 con sentenza di inammissibilità per tardività, poi impugnata in appello. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 39, commi 1 e 2, c.p.c., sostenendo che tra le due cause non vi fosse litispendenza ma continenza, poiché il giudizio già pendente in appello avrebbe avuto oggetto più ampio, comprendendo anche domande di condanna ai canoni e di devoluzione. Secondo i ricorrenti, essendo le cause pendenti in gradi diversi e non potendo operare la riunione, avrebbe dovuto disporsi la sospensione del giudizio preveniente ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della competenza funzionale inderogabile del tribunale sul procedimento speciale di affrancazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti di quanto di ragione. Ha qualificato il rapporto tra i due giudizi non come litispendenza, ma come continenza: il processo già pendente riguardava la domanda di pagamento dei canoni livellari e di devoluzione del compendio, mentre la domanda di affrancazione era stata proposta solo in un secondo momento. Richiamando la ratio dell’art. 39 c.p.c., la Corte ha affermato che, quando due cause in rapporto di continenza pendono in gradi diversi, non è possibile rimettere la causa successiva davanti al giudice preventivamente adito ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c.; occorre invece sospendere il processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione dell’altro, in attesa del passaggio in giudicato della causa preveniente, applicando l’art. 295 c.p.c. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rimesso al Tribunale di Siena per i provvedimenti conseguenziali e la liquidazione delle spese nella definizione della causa.
Norme richiamate
In presenza di continenza e di cause pendenti in gradi diversi, la disciplina non va applicata rigidamente secondo la lettera della rimessione al giudice preventivamente adito, ma in funzione della necessità di evitare giudicati contraddittori.
Quando due cause in rapporto di continenza pendono in gradi diversi, il processo che avrebbe dovuto essere attratto va sospeso in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa preveniente.
Cass. 5340/2022
Richiamata come precedente conforme sul principio per cui, in caso di continenza tra cause pendenti in gradi diversi, opera la sospensione ex art. 295 c.p.c. anziché la rimessione ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- Se due cause hanno ad oggetto domande interdipendenti o contrapposte relative a un unico rapporto e pendono in gradi diversi, il rapporto tra esse va qualificato in termini di continenza e non di litispendenza, ove manchi la piena identità di oggetto.
- La disciplina della continenza va interpretata in funzione della prevenzione di giudicati contrastanti; quando la causa preveniente è già pendente in grado d’appello, il giudice della causa successiva non può semplicemente rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c.
- In caso di continenza tra cause pendenti in gradi diversi, il giudice della causa che dovrebbe essere attratta deve sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione con giudicato della causa preveniente.
- La competenza funzionale del giudice di primo grado sulla domanda speciale non impedisce, quando la causa preveniente è già in appello, che quest’ultima prosegua nel grado successivo; il coordinamento processuale deve essere assicurato attraverso la sospensione del giudizio successivo.
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