Cassazione Civile, Ordinanza n. 12659/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, dichiarando estinto il processo. Non è stata pronunciata condanna alle spese, richiamandosi l'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecco del 1 settembre 2018, articolando sei motivi di impugnazione. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, sono stati depositati atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Il procedimento non è quindi proseguito sul merito delle censure, perché è intervenuta una definizione anticipata del giudizio di legittimità per volontà delle parti.
Norme richiamate
senza che debba essere pronunciata condanna alle spese
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il processo di cassazione viene dichiarato estinto e non si provvede alla condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito dei motivi di impugnazione.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, non deve essere pronunciata condanna alle spese, secondo il regime richiamato dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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