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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7245/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Genova (20/02/2020) che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di La Spezia (07/02/2019) per reati di rapina (capo A), ricettazione (capi B ed E), truffa (capi C e D) e furto aggravato (capo F). Il ricorrente deduce molteplici motivi volti a censurare la valutazione probatoria: in particolare contesta l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e degli identificativi fotografici (testimoni Mihoryanu Dimitri, Modesti Monica, Franceschini Sante), nonché la valutazione degli indizi ritenuti a carico in termini di gravità, precisione e concordanza, lamentando violazioni dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi A, C, D ed E.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che i motivi proposti consistano in una richiesta di riconsiderazione delle risultanze probatorie e della valutazione della credibilità dei testimoni già compiuta dai giudici di merito, senza denunciare censure di diritto effettivamente sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere dedotta come vizio di diritto salvo che il vizio emerga in modo manifesto dal testo del provvedimento e venga qualificato ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p.; pertanto le doglianze che sollecitano una diversa valutazione della prova sono inammissibili. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non puo' essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame»

    La Corte interpreta la norma nel senso che eventuali vizi in ordine alla valutazione delle prove (art.192) non costituiscono automaticamente un motivo di cassazione di natura giuridica; possono rilevare in cassazione solo se si dimostra una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento, e quindi inquadrabile nella lett. e) dell'art.606 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere i vari motivi di ricorso in Cassazione: la lett. b) e c) riguardano violazioni di legge, mentre la lett. e) contempla la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte sottolinea che le critiche meramente valutative degli elementi probatori non rientrano nelle ipotesi di sindacato di legittimità salvo i limiti della lett. e).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi non pongono questioni di diritto sindacabili in sede di legittimità e consistono in una contestazione della valutazione di merito.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Citato come riferimento procedurale per lo svolgimento della trattazione (normativa emergente nel periodo di applicazione che disciplina modalita' di svolgimento dell'udienza in particolari condizioni).

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rimettere in discussione la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione della credibilità dei testimoni o della forza degli indizi sono inammissibili se non sono presentati come vizi di motivazione manifesti ed esplicitamente ricondotti alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.
  • Un censura basata sull'art. 192 c.p.p. deve dimostrare che la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione emerge chiaramente dal testo della sentenza impugnata (o da atti specifici indicati): non basta affermare in termini generici l'inidoneità o la debolezza della prova.
  • Per impugnare con successo valutazioni di identificazione fotografica o testimonianze occorre documentare vizi procedurali o elementi oggettivi che rendono il riconoscimento nugatorio (per esempio procedure di identificazione viziate, contraddizioni insanabili nei verbali, elementi fattuali incontestabili) e indicare con precisione dove la motivazione di merito risulti manifestamente illogica.
  • Quando si preparano motivi per Cassazione, è fondamentale trasformare le critiche di fatto in censure di diritto oppure dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, citando passi specifici della sentenza impugnata e spiegando perché la motivazione sia formalmente insufficiente o incoerente.
  • Le conseguenze pratiche della inammissibilità possono comprendere l'assorbimento delle spese e, se sussistono profili di colpa nella presentazione del ricorso, anche sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); pertanto valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.

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