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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13825/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2012 notificato a una società in liquidazione e, in parallelo, a una socia e agli eredi di altra socia deceduta. In primo grado il ricorso era stato proposto soltanto dalla società; la CTP aveva poi disposto l'integrazione del contraddittorio verso gli altri soci e gli eredi del socio deceduto, decidendo anche nei confronti della socia costituitasi quale erede. La CTR ha rigettato l'appello proposto solo dalla socia-erede, rilevando che il secondo grado si era svolto unicamente tra costei e l'Agenzia delle Entrate, senza partecipazione della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR, ma la Corte ha rilevato che la ricorrente non era stata parte del giudizio di appello e, dunque, non era legittimata a proporre impugnazione ordinaria avverso quella decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto da una società che non aveva partecipato al giudizio di secondo grado, il quale si era svolto esclusivamente tra l'erede della socia e l'Agenzia delle Entrate. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 4.300,00 oltre spese di prenotazione a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La norma ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Solo la parte che sia stata effettivamente parte del giudizio di merito può proporre impugnazione ordinaria contro la sentenza resa in quel giudizio; in difetto di tale partecipazione manca la legittimazione ad impugnare.
  • Quando il giudizio di appello si è svolto esclusivamente tra determinati soggetti processuali, un diverso soggetto che non vi abbia partecipato non può validamente ricorrere per cassazione avverso la sentenza d'appello.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti temporali, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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