Cassazione Penale, Ordinanza n. 20330/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto/omissione di indicazioni sulla propria identità personale. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un motivo unico: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il totale difetto di motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era meramente assertivo e generico, poiché si limitava all'elencazione di massime giurisprudenziali senza un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne offre un approfondimento interpretativo.
Norma posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne offre un approfondimento interpretativo.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'enunciazione astratta di massime giurisprudenziali, in assenza di un argomentato riferimento al caso concreto, non integra un motivo di ricorso idoneo a censurare la decisione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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