Cassazione Penale, Ordinanza n. 28685/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per i reati contestati resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva condannato l'imputato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. In cassazione è stato proposto un solo motivo, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché meramente riproduttiva di censure già esaminate e valutate dai giudici di merito, oltre che generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come base della condanna di merito per resistenza a pubblico ufficiale.
Richiamato come base della condanna di merito per il delitto di lesioni personali.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già devolute e già adeguatamente scrutinare nei gradi di merito, senza apportare elementi nuovi o specifici.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: una doglianza generica o meramente assertiva non consente il sindacato di legittimità.
- Le questioni relative alla sostituzione della pena detentiva devono essere dedotte con motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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