Sentenza del 03/10/2016 n. 5108 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Cessioni comunitarie - Obbligo di verifica della validità della partita IVA del cessionario comunitario - Non sussite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato ritenuto che la formulazione dell'art. 50, comma 2, del D.L. n. 331/1993 non preveda un obbligo generalizzato di verifica della validità della partita IVA del cessionario comunitario. Poiché la norma utilizza una formulazione riferita alla richiesta degli operatori e non impone espressamente l'adempimento, non può essere contestata al contribuente una violazione per non aver effettuato tale verifica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a IVA di cessioni comunitarie e, in particolare, la pretesa violazione dell'obbligo di verificare preventivamente la validità della partita IVA del cessionario comunitario. Il contribuente ha sostenuto che l'art. 50, comma 2, del D.L. n. 331/1993 non impone tale verifica, ma attribuisce agli operatori una mera facoltà, consentendo loro di chiedere all'Ufficio la conferma del numero identificativo del cessionario.
Norme richiamate
Art. 50, comma 2, D.L. n. 331/1993
Su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni l'Ufficio conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato della Comunità economica europea.
La disposizione è stata interpretata come una facoltà per il contribuente di richiedere all'Ufficio la conferma della validità del numero IVA del cessionario comunitario, non come un obbligo di verifica preventiva. In assenza di termini normativi espressi e inequivoci, non può essere sanzionata l'omissione di tale richiesta.
Massime di principio
- Un adempimento fiscale può essere considerato obbligatorio e la sua omissione sanzionabile solo quando la norma lo prevede con formulazione chiara, espressa e inequivoca.
- Le espressioni normative che attribuiscono al contribuente la possibilità di chiedere una verifica, senza imporla, sono normalmente indicative di una facoltà e non di un obbligo.
- Nelle cessioni intracomunitarie, la mancata richiesta all'Amministrazione finanziaria di conferma della partita IVA del cessionario non costituisce, di per sé e secondo questo principio, una violazione dell'art. 50, comma 2, del D.L. n. 331/1993.
- Resta comunque prudente verificare la validità della partita IVA e conservare la documentazione commerciale e probatoria dell'operazione, poiché altri requisiti sostanziali e formali delle cessioni intracomunitarie possono essere obbligatori.
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