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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26233/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in applicazione dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., aveva ratificato la pena concordata. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute sulle aggravanti contestate, con conseguente asserita illegittimità della pena inflitta e richiesta di annullamento della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione era proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., cioè in una forma di patteggiamento in appello in cui il giudice si è limitato a recepire l'accordo tra le parti sulla pena. In tale ipotesi il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a rimettere in discussione la misura della pena concordata, poiché il negozio processuale liberamente stipulato non può essere unilateralmente modificato, salvo il caso di illegalità della pena, non ravvisato nel caso concreto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti, incluso il ricorso avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 599-bis c.p.p.

    patteggiamento in appello

    la sentenza resa ai sensi di questa norma recepisce l'accordo delle parti sulla pena; il ricorso non può essere usato per modificare unilateralmente la pena concordata, salvo illegalità della pena stessa.

  • art. 625-bis c.p.p.

    è indicato come rimedio straordinario esperibile avverso la decisione di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la sentenza del giudice che recepisce l'accordo delle parti sulla pena non è normalmente sindacabile in cassazione nella parte relativa al quantum della sanzione, perché il patto processuale non può essere unilateralmente rimodulato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando tende soltanto a contestare la misura della pena concordata, salvo che venga dedotta e risulti una sua illegalità.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non è imputabile ad assenza di colpa, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
  • La procedura de plano di inammissibilità è compatibile con la Costituzione nelle ipotesi previste per le impugnazioni contro decisioni adottate sulla base dell'accordo delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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