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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37499/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 03/03/2025 che aveva condannato il ricorrente per la contravvenzione prevista dall'art. 10‑bis d.lgs. 286/98. Il ricorrente contestava: (1) vizio di motivazione per omissione della verifica del rispetto dei principi della direttiva UE 2008/115 in materia di espulsione e per mancata ricostruzione fattuale e valutazione dell'elemento soggettivo (conoscenza/ignoranza della normativa); (2) omissione di motivazione in relazione alla richiesta della difesa di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 274/2000. Inoltre deduceva un vizio procedurale relativo alla sua presunta assenza per detenzione in altra causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha escluso il vizio procedurale relativo all'assenza dell'imputato verificando documentalmente che il ricorrente era libero alla data dell'udienza (scarcerato il 19/02/2025), perciò la dichiarazione di assenza era corretta. Ha dichiarato infondato il primo motivo: la sentenza del giudice di pace, seppur sintetica, ha indicato gli elementi ritenuti probatori (assenza di titolo di soggiorno e mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della difesa) e ha valutato la responsabilità anche a titolo di colpa. Ha invece accolto il secondo motivo: il giudice di merito ha omesso di motivare in qualsivoglia modo la richiesta difensiva di esclusione della punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 274/2000. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione dell'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000; il resto del ricorso è stato rigettato. (La Corte ha così disposto l'annullamento parziale e l'esame o la decisione sulla causa di esclusione della punibilità dovrà essere riesaminata secondo quanto disposto dalla Corte).

Norme richiamate

  • d.lgs. 286/1998, art. 10‑bis

    La norma sanziona la permanenza o l'ingresso nel territorio nazionale senza titolo. La Corte ha ritenuto che l'imputato risponde del fatto anche a titolo di colpa e che l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza di un titolo di soggiorno grava sulla difesa.

  • Direttiva UE 2008/115

    I richiami alla direttiva sono stati ritenuti generici e aspecifici: la Corte ha richiesto che, se la difesa invoca principi derivanti dalla direttiva, occorra indicare concretamente quali principi sarebbero stati disattesi e come ciò incida sulla fattispecie penale, altrimenti la censura motivazionale è infondata.

  • d.lgs. 274/2000, art. 34

    Articolo relativo alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di deduzione espressa in sede difensiva, il giudice di merito aveva l'obbligo di motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto della richiesta; la mancata trattazione costituisce vizio di motivazione e ha comportato l'annullamento parziale della sentenza.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. c

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione ("error in procedendo"). La Corte ha ricordato che, quando il ricorso deduce errori di procedura, la Corte può esaminare direttamente gli atti per valutare i fatti rilevanti ai fini dell'impugnazione.

  • cod. proc. pen., art. 625‑bis

    Rimedi straordinari per errori procedurali. La Corte ha osservato che, se fosse stato possibile contestare la documentazione relativa alla presenza/assenza in udienza, il rimedio sarebbe stato quello straordinario previsto dall'art. 625‑bis.

Massime di principio

  • La contestazione generica di violazioni di direttive europee (es. Direttiva 2008/115) non basta: la difesa deve indicare quali principi specifici sono stati violati e come ciò incida sulla fattispecie concreta per ottenere l'annullamento per vizi di motivazione.
  • Quando la difesa chiede espressamente l'applicazione di una causa di esclusione della punibilità (es. art. 34 d.lgs. 274/2000), il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto; l'omessa valutazione costituisce vizio da cui può derivare l'annullamento limitato alla questione non decisa.
  • L'onere di provare l'esistenza di un titolo di soggiorno spetta alla persona che lo invoca; in assenza di elementi probatori la qualificazione di illiceità della permanenza può essere correttamente confermata anche in sede penale.
  • Sul piano procedurale, l'assenza dell'imputato in udienza va verificata documentalmente: la Corte può accedere agli atti per accertare la situazione fattuale quando sia dedotto un "error in procedendo".
  • Un successo parziale in cassazione è frequente: la conferma della condanna principale con annullamento limitato ad un profilo (ad es. mancata valutazione di una causa di esclusione) comporta generalmente il rinvio al giudice di merito per la valutazione solo della questione non trattata.

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