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Ordinanza

Ordinanza n. 368/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che vieta ai concessionari l’esercizio di attività ulteriori o difformi rispetto a quelle autorizzate nei titoli concessori, unitamente agli atti comunali e SUAP di diniego della pratica per il noleggio di ombrelloni e lettini

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale n. 68 del 18 giugno 2026, con cui è stato vietato l’esercizio, da parte dei concessionari di chioschi e strutture temporanee e rimovibili, di attività ulteriori o difformi rispetto a quelle espressamente autorizzate nei titoli concessori. Sono stati inoltre impugnati il parere ostativo dell’Ufficio Tecnico comunale, la comunicazione SUAP di avvio del procedimento di rigetto e il successivo provvedimento SUAP di rigetto della pratica relativa all’attività di noleggio di ombrelloni e lettini. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, l’illegittimità dell’ordinanza e degli atti conseguenti, lamentando che il rigetto fosse fondato sul mero recepimento del parere negativo dell’Ufficio Tecnico e dell’ordinanza sindacale, senza autonoma istruttoria e senza una valutazione individualizzata della propria posizione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, quanto all’impugnazione dell’ordinanza sindacale, per omessa notifica all’Unione dei Comuni del versante ionico, autrice della comunicazione di rigetto della pratica; il TAR ha lasciato impregiudicato l’esame di tale eccezione in sede cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che la prescrizione dell’ordinanza secondo cui i concessionari non possono svolgere attività diverse o ulteriori rispetto a quelle previste dal provvedimento di concessione non abbia contenuto innovativo, poiché essa ribadisce quanto già deriva dai principi generali e dal contenuto della concessione. Ha inoltre escluso che l’eventuale rilascio, in annualità precedenti, di autorizzazioni comunali per attività ulteriori potesse fondare un legittimo affidamento contrario, in assenza di un provvedimento espresso e formale di modifica della concessione. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che il pregiudizio dedotto fosse esclusivamente economico e, quindi, non irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora, respingendo la domanda di sospensione.

Massime di principio

  • Una prescrizione che vieta al concessionario di svolgere attività diverse o ulteriori rispetto a quelle previste nel titolo concessorio non è innovativa quando si limita a ribadire i limiti già derivanti dai principi generali e dal contenuto della concessione.
  • Il rilascio, in annualità precedenti, di autorizzazioni amministrative per attività ulteriori rispetto a quelle previste dalla concessione non fonda, di per sé, un legittimo affidamento a proseguire tali attività, se manca un provvedimento espresso e formale di modifica del titolo concessorio.
  • In sede cautelare, il pregiudizio esclusivamente economico non integra il periculum in mora quando non sia dimostrata la sua natura irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTitoli abilitativi edilizi
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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