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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01271/2025 del 19/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasceva da un’azione proposta da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi all’attività svolta in plurimi giudizi civili davanti ai tribunali di Napoli e Salerno, alla Corte d’appello di Napoli e in cassazione. I convenuti eccepivano il giudicato formatosi su precedente procedimento ex art. 28 L. n. 793/1942, sostenevano di avere già pagato quanto dovuto in base a preavvisi di parcella e a una quietanza sottoscritta dal professionista il 21.3.2006, e proponevano domanda riconvenzionale per asserita colpa professionale. In primo grado la domanda del professionista veniva accolta solo parzialmente; in appello i convenuti ottenevano il riconoscimento di un acconto di € 2.000,00 e la parziale compensazione delle spese. Con il ricorso per cassazione il professionista censurava, con il primo motivo, la liquidazione delle spese del primo grado: deduceva l’erronea applicazione del D.M. n. 55/2014 anziché del D.M. n. 140/2012, la mancata considerazione del valore della domanda riconvenzionale respinta (€ 200.000,00) ai fini della determinazione dello scaglione di valore e della conseguente liquidazione dei compensi, nonché la violazione degli artt. 36 e 91 c.p.c. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c. e l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla quietanza del 21.3.2006 e allo scomputo dell’acconto di € 2.000,00, assumendo anche un errato apprezzamento del contenuto di tale documento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che per la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado dovesse applicarsi il D.M. n. 140/2012, vigente alla data di definizione di quel giudizio, e che, ai fini della determinazione del valore della controversia, dovesse sommarsi al valore della domanda principale, accolta solo parzialmente, anche quello della domanda riconvenzionale respinta, perché tale domanda ampliava il thema decidendum e l’attività difensiva. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rideterminando i compensi del primo grado in € 12.200,00 e, dopo la compensazione per 1/3, ha condannato i resistenti in solido al pagamento dei 2/3 residui, oltre accessori e rimborso spese generali. Il secondo motivo è stato respinto: il pagamento dell’acconto è stato qualificato come mera difesa e la valutazione della quietanza non è stata ritenuta sindacabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; l’asserito errore percettivo sul contenuto del documento è stato reputato eventualmente deducibile con revocazione. Spese del giudizio di legittimità poste a carico dei resistenti, in ragione della prevalente soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è consentita una nuova valutazione del merito o della motivazione insufficiente/illogica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha riqualificato la doglianza, ravvisando una censura di violazione di legge in relazione agli artt. 36 e 91 c.p.c. e al D.M. n. 140/2012.

  • art. 36 c.p.c.

    Per la liquidazione dei compensi, il valore della controversia va considerato in modo unitario, comprendendo anche il valore della domanda riconvenzionale quando essa ampli il thema decidendum.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e la parte soccombente va individuata anche in relazione alla domanda riconvenzionale respinta.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Il pagamento non costituisce eccezione in senso proprio ma mera difesa; se la circostanza risulta provata, il giudice deve considerarla anche in appello.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito.

  • art. 5, comma 1, D.M. n. 140/2012

    Ai fini della liquidazione dei compensi, quando la domanda è accolta solo parzialmente, si tiene conto del valore effettivo della controversia secondo il criterio indicato dalla norma.

  • D.M. n. 140/2012

    Era il parametro applicabile alla liquidazione dei compensi del primo grado, perché il giudizio si era concluso prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 55/2014.

  • D.M. n. 55/2014

    Non era applicabile alla liquidazione del primo grado, già definito prima della sua entrata in vigore.

  • art. 28 L. n. 793/1942

    Richiamato come precedente procedimento sul medesimo credito professionale, invocato dai convenuti come giudicato preclusivo.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’eventuale errore di percezione del contenuto della quietanza sarebbe stato, secondo la Corte, semmai deducibile con revocazione.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione dei compensi difensivi, il valore della controversia deve essere determinato considerando l’intero oggetto del giudizio, comprensivo anche del valore della domanda riconvenzionale respinta, quando questa abbia ampliato il thema decidendum e richiesto ulteriore attività difensiva.
  • Se il giudizio si è definito prima dell’entrata in vigore di un nuovo decreto parametrico, la liquidazione delle spese va effettuata secondo la disciplina vigente alla data di definizione del grado, non secondo quella sopravvenuta.
  • Il pagamento dedotto dalla parte convenuta non è eccezione in senso stretto ma mera difesa: se documentalmente provato, il giudice deve prenderlo in considerazione anche in appello, senza che operi il divieto di nuove eccezioni.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la valutazione delle prove o la motivazione in sé, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rideterminando direttamente le spese dovute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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