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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15769/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/05/2022 del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto in favore dell'imputato avverso la sentenza del 15/02/2022 del Giudice di Pace di Foggia, la quale aveva pronunciato condanna alla sola pena pecuniaria. Il ricorrente deduce violazione di legge per non aver il Tribunale riqualificato l'impugnazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., come ricorso per cassazione e non aver trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Foggia del 17/05/2022, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile. La motivazione: l'impugnazione conteneva censure meramente assertive o volte a rimettere in discussione valutazioni di fatto e di attendibilità già motivate dal giudice di pace (contraddittorietà non provata, asserzioni non supportate da elementi probatori, inutile richiesta di deposizioni non necessarie rispetto alla documentazione sanitaria). In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Il giudice che riceve un'impugnazione inesatta deve verificare l'impugnabilità dell'atto e la voluntas impugnationis e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente (Cassazione) riqualificando l'impugnazione, senza dichiararne l'inammissibilità quando l'atto riguarda una sentenza non appellabile davanti al Tribunale

  • art. 37, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Le sentenze del giudice di pace che recano soltanto la condanna alla pena pecuniaria sono inappellabili al Tribunale; perciò l'appello proposto contro tali sentenze non deve essere dichiarato inammissibile dal Tribunale ma riqualificato e trasmesso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione in cassazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, eventualmente, di una somma a favore della Cassa delle ammende

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata rispetto alla trasmissione e acquisizione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale nelle procedure in esame

Massime di principio

  • Se un atto di impugnazione è proposto con un mezzo diverso da quello previsto dalla legge e il giudice di merito non è competente per quel rimedio, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'oggettiva impugnabilità e la "voluntas impugnationis" e, se opportuno, riqualificare e trasmettere gli atti al giudice competente (Cassazione) anziché dichiarare l'inammissibilità
  • Le sentenze del giudice di pace che infliggono solo pena pecuniaria sono inappellabili al Tribunale; in tali casi l'appello va riqualificato come ricorso per cassazione
  • La Corte di Cassazione, esaminando un ricorso riqualificato, non riesamina liberamente questioni di fatto o valutazioni di attendibilità rese dal giudice di merito, salvo che emergano palesi contraddizioni o violazioni logiche nel ragionamento motivazionale
  • Censure meramente assertive, non supportate da specifiche argomentazioni o elementi probatori che mettano in luce illogicità o violazioni di diritto, sono inammissibili in Cassazione
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e l'ammissibilità dell'impugnazione prima di proporla
  • Per difendere efficacemente un'impugnazione in casi analoghi, il difensore deve mirare a evidenziare errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione del giudice di merito, non semplicemente la discrepanza delle valutazioni di fatto

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