Cassazione Penale, Ordinanza n. 37149/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 15 aprile 2026, emessa in sede esecutiva e reiettiva della richiesta di sospendere l’ordine di demolizione. Il manufatto era stato oggetto di istanze di condono respinte dal Comune di Qualiano con provvedimento del 5 gennaio 2024; risultava non ultimato entro il termine utile del 31 dicembre 1993, privo delle tamponature esterne e successivamente interessato da rilevanti ampliamenti e trasformazioni. Era inoltre pendente un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il diniego. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione non avesse valutato concretamente la possibilità che il procedimento amministrativo conducesse a un provvedimento incompatibile con la demolizione; ha lamentato anche l’omessa considerazione dell’istanza difensiva di anticipazione della trattazione del ricorso amministrativo. Con il secondo motivo ha dedotto contraddittorietà della motivazione e lesione del diritto di difesa, perché il Tribunale, dopo avere in precedenza rinviato l’udienza in ragione della pendenza del procedimento amministrativo, aveva poi respinto la richiesta di sospensione senza attendere l’esito di quel procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano doglianze già esaminate e disattese dal Tribunale senza confrontarsi specificamente con le ragioni dell’ordinanza. Quanto al primo motivo, la sola pendenza del ricorso straordinario contro il diniego di condono non impone né la sospensione dell’ordine di demolizione né ulteriori rinvii: occorrono elementi concreti che rendano ragionevolmente prevedibile, in tempi brevi, l’adozione di un titolo amministrativo incompatibile con la demolizione. Nel caso concreto deponevano in senso contrario il diniego già emesso, la mancata ultimazione dell’opera entro il termine utile per il condono, le successive trasformazioni del manufatto e l’assenza di una decisione amministrativa imminente. L’istanza di anticipazione della trattazione amministrativa non mutava tale conclusione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso una contraddizione insanabile: il Tribunale aveva inizialmente atteso gli sviluppi amministrativi e, constatato il protrarsi dell’inerzia e la presenza del diniego, aveva poi ritenuto insussistenti ragioni per ulteriori rinvii. La ricorrente, inoltre, non aveva specificamente censurato l’autonoma ragione relativa alla radicale trasformazione del manufatto, tale da rendere improcedibile la domanda originaria di condono. La Corte ha ribadito che in sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione dei fatti e delle emergenze processuali. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La Corte di cassazione afferma infatti che il giudice dell'esecuzione può sospendere l'ordine di demolizione soltanto quando emerga, sulla base di elementi concreti e specifici, la ragionevole previsione che l'autorità amministrativa stia per adottare in tempi brevi un provvedimento incompatibile con la demolizione.
La norma processuale attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di sospendere l’ordine di demolizione quando una valutazione concreta e specifica faccia prevedere l’imminente adozione di un provvedimento amministrativo incompatibile; la mera pendenza di un ricorso amministrativo non basta.
Massime di principio
- La sospensione dell’ordine di demolizione in attesa di un esito amministrativo richiede elementi concreti e specifici dai quali risulti ragionevolmente prevedibile, in tempi brevi, l’adozione di un provvedimento incompatibile con l’esecuzione; la mera pendenza di un procedimento o di un ricorso amministrativo non determina sospensione automatica.
- Quando è già stato emesso un diniego di sanatoria, l’impugnazione di quel diniego non costituisce, da sola, una ragione sufficiente per sospendere l’ordine di demolizione: occorre una prognosi favorevole fondata su elementi oggettivi e sulla prevedibile tempestività della decisione.
- Il vizio di contraddittorietà della motivazione sussiste quando vi è un contrasto insanabile nella valutazione di fatti decisivi, tale da rendere non ricostruibile l’iter logico della decisione; la diversa valutazione della situazione dopo il trascorrere del tempo e il mancato esito del procedimento amministrativo non sono, di per sé, contraddittori.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già disattese senza una specifica critica delle ragioni dell’ordinanza impugnata e non si confronta con una sua autonoma ratio decidendi.
- Il giudizio di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o la scelta della ricostruzione fattuale ritenuta preferibile; il controllo riguarda la compatibilità della motivazione con i criteri di plausibile opinabilità dell’apprezzamento.
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