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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08116/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 10806/2025, il difensore della parte risultata vittoriosa aveva dichiarato di aver anticipato le spese e aveva chiesto la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Nell'ordinanza originaria la Corte aveva liquidato le spese a carico della controparte ma, per mero errore materiale, aveva omesso di inserire nel dispositivo e nella motivazione la clausola di distrazione in favore del difensore istante. È stata quindi proposta istanza di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. La controparte ha chiesto il rigetto dell'istanza, sostenendo anche che la cancellazione della società dal registro imprese rendesse necessaria la proposizione dell'istanza in proprio. La Corte ha esaminato se l'omessa pronuncia sulla distrazione fosse emendabile con il procedimento di correzione e se la cancellazione della società ostasse all'istanza.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 10806/2025, ordinando l'inserimento, sia in motivazione sia in dispositivo, della clausola di distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente che ne aveva fatto richiesta e che aveva reso la dichiarazione di anticipo. Ha inoltre precisato che il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non giurisdizionale, con conseguente assenza di spese del procedimento di correzione. È stata anche disposta l'annotazione e la formazione del documento informatico del provvedimento corretto.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    il diritto alla distrazione delle spese sorge per il solo fatto della dichiarazione del difensore di averle anticipate; la domanda di distrazione può essere proposta nel giudizio in cui maturano le spese e si collega all'interesse proprio del difensore.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali, non gli ordinari mezzi di impugnazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche rispetto alle pronunce della Corte di cassazione, quale incidente del medesimo giudizio e non nuova fase processuale.

  • art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.

    poiché il provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, il cancelliere deve formare il documento informatico contenente il testo corretto e il provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente e inserirlo nel fascicolo informatico.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, non un capo autonomo di decisione da censurare con impugnazione ordinaria.
  • La richiesta di distrazione delle spese, quando formulata dal difensore che dichiari di averle anticipate, si inserisce nel medesimo giudizio e non richiede una distinta domanda in proprio né una diversa legittimazione processuale rispetto a quella derivante dalla procura originaria.
  • La procura rilasciata nel giudizio definito dalla decisione da correggere vale anche per il sub-procedimento di correzione dell'errore materiale relativo a quella stessa pronuncia.
  • La distrazione delle spese può essere aggiunta anche alle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione quando l'omissione sia frutto di mero errore di redazione e la richiesta risulti ritualmente formulata.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura amministrativa e non giurisdizionale; perciò, di regola, non dà luogo a una pronuncia sulle spese del sub-procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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