Cassazione Civile, Ordinanza n. 11568/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per euro 226,32 a titolo di tassa di circolazione relativa all'annualità 2005. La contribuente ha contestato l'atto sostenendo che i presupposti avvisi di accertamento non le fossero stati validamente notificati. In particolare ha affermato che gli avvisi, riferiti a veicoli intestati alla propria ditta/società, risultavano notificati a una denominazione societaria non più esistente o comunque non corrispondente alla reale compagine, e che la firma apposta sugli avvisi di ricevimento non fosse la sua, avendo proposto querela di falso davanti al Tribunale. Ha chiesto la riunione del giudizio con altri analoghi instaurati dai soci ed anche la sospensione del processo tributario in attesa dell'esito della querela di falso. In cassazione ha dedotto: violazione dell'art. 29 d.lgs. 546/1992 per omessa riunione; vizio motivazionale sulla mancata riunione; violazione dell'art. 39 d.lgs. 546/1992 per omessa sospensione in pendenza della querela di falso; ulteriore censura per omessa sospensione; violazione dell'art. 342 c.p.c. per la pretesa mancata specificità dell'appello e per il riferimento della CTR alla riproposizione di domande ed eccezioni già formulate in primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi tranne il quarto, che ha ritenuto fondato. Ha precisato che l'omessa riunione dei giudizi non è processualmente sanzionata, perché il provvedimento di riunione ha natura ordinatoria e può intervenire anche in fasi successive. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure formulate come vizio motivazionale, perché confuse, contraddittorie e in parte proposte in violazione dei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., anche in presenza di doppia conforme. Al contrario, ha accolto la doglianza sulla mancata sospensione del giudizio tributario in relazione alla querela di falso, rilevando che il giudice tributario, verificata la pertinenza e rilevanza della querela rispetto al documento impugnato, deve sospendere il processo fino alla definizione del giudizio di falso, non potendo decidere incidenter tantum sulla falsità del documento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La riunione dei giudizi connessi ha natura ordinatoria e la sua omissione non è di per sé sanzionata in modo processuale; può essere disposta anche nei gradi successivi.
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In presenza di querela di falso pertinente e rilevante rispetto al documento decisivo, il giudice tributario deve sospendere il processo fino alla definizione del giudizio di falso, poiché non può conoscere della falsità neppure incidenter tantum.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Le doglianze di violazione di legge sono state reputate inammissibili quando in realtà miravano a censurare valutazioni di fatto o a contestare in modo confuso la motivazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio è configurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è ammessa una generica critica alla sufficienza della motivazione.
La censura sulla specificità dell'appello è stata ritenuta inammissibile per assoluta oscurità e mancanza di chiarezza argomentativa.
art. 111 Cost.
L'obbligo di motivazione impone che la decisione espliciti le ragioni poste a suo fondamento in modo non apparente o incomprensibile.
La mancanza o apparenza della motivazione integra un vizio processuale rilevabile in cassazione.
In caso di doppia conforme, il ricorrente non può dedurre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se non indicando che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.
Richiamato in tema di riunione dei procedimenti, la cui omissione non determina nullità della decisione.
Massime di principio
- La riunione di giudizi connessi è un potere ordinatorio del giudice: la sua mancata adozione, di regola, non determina nullità o invalidità del processo o della decisione.
- Nel processo tributario, la proposizione di querela di falso su un documento decisivo impone la sospensione del giudizio, ma il giudice deve prima verificarne pertinenza e rilevanza rispetto al documento impugnato.
- Il giudice tributario non può valutare incidenter tantum la falsità del documento oggetto di querela di falso; deve attendere la decisione del giudice competente.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per proporre una critica generica o confusa alla decisione: occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo omesso, oppure una motivazione mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione richiede la puntuale indicazione delle differenti ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
- Un ricorso per cassazione redatto in modo oscuro, incoerente o farraginoso può essere dichiarato inammissibile per difetto di intelligibilità delle censure.
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