Cassazione Penale, Sentenza n. 23294/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato. Il ricorrente aveva dedotto di non aver avuto conoscenza del processo celebrato presso il Tribunale di Monza perché gli atti sarebbero stati notificati a un difensore d'ufficio diverso da quello presso il quale era stato eletto il domicilio al momento dell'arresto (Avv. Carminati) e perciò sosteneva la violazione dell'art. 629-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio direttissimo instaurato a seguito di convalida dell'arresto, il rapporto processuale si costituisce alla prima udienza e l'imputato rimesso in libertà assente all'udienza fissata dopo la concessione dei termini a difesa va considerato assente (non contumace); nel caso concreto si è ritenuto che l'imputato fosse perfettamente a conoscenza del procedimento e avesse consapevolmente deciso di non partecipare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente come base per la rescissione del giudicato; la Corte non ha ritenuto che la presunta mancata conoscenza del processo (per notifiche al difensore diverso) costituisca motivo idoneo a far valere la rescissione, alla luce del principio sulla formazione del rapporto processuale nel giudizio direttissimo
Dispositivo applicato per la condanna alle spese processuali e per la liquidazione, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata equitativamente (euro 3.000) a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Orientamenti giurisprudenziali sul giudizio direttissimo (Sez. 1, n. 9763/1977; Sez. 6, n. 3802/2016; Sez. 2, n. 19861/2019)
Costituiscono precedenti richiamati dalla Corte per affermare che nel giudizio direttissimo il processo si forma alla prima udienza e l'assenza successiva, se l'imputato è stato rimesso in libertà, non esclude che fosse a conoscenza del procedimento; pertanto l'assenza volontaria non giustifica la rescissione del giudicato
Massime di principio
- Nel giudizio direttissimo la formazione del rapporto processuale avviene con la prima udienza dopo la convalida dell'arresto: la mancata partecipazione successiva non equivale a ignoranza del procedimento
- La notificazione degli atti al difensore d'ufficio diverso da quello presso cui era stato eletto il domicilio non basta di per sé a escludere la conoscenza del processo se vi sono elementi che indicano che l'imputato era a conoscenza e ha scelto di non partecipare
- Le istanze di rescissione del giudicato basate su presunte carenze di conoscenza del processo incontrano ostacoli quando la giurisprudenza ritiene formato il rapporto processuale sin dalla prima udienza in direttissimo
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutato il rischio economico del proporre ricorso infondato
- Per evitare contestazioni di mancata conoscenza è importante curare l'elezione del domicilio e la tempestiva comunicazione con il difensore nominato, nonché documentare eventuali situazioni che possano dimostrare l'effettiva impossibilità di prendere parte al procedimento
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