Cassazione Civile, Ordinanza n. 31541/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da ricorsi riuniti proposti da più lavoratori contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego scolastico. Il Tribunale di Palermo aveva accolto solo in parte le domande, disponendo la sola retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'immissione in ruolo e ritenendo assorbita la domanda risarcitoria. In appello, il Ministero sosteneva che la notifica telematica dell'atto di gravame non fosse inesistente, ma semmai nulla, perché dal sistema PEC risultavano comunque ricevute di accettazione e consegna; inoltre deduceva che la costituzione dell'appellato avesse comunque sanato eventuali vizi della vocatio in ius. Contestava anche la decisione della Corte d'Appello di avere ritenuto improcedibile l'appello sulla base di documentazione prodotta tardivamente, deducendo violazione delle norme sul rito e sulla sanatoria delle nullità della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di improcedibilità dell'appello. Ha affermato che la notifica telematica dell'impugnazione, pur priva dell'atto di appello e del decreto, non è inesistente se vi siano documenti idonei a far comprendere alla controparte che si tratta di un'impugnazione contro una specifica sentenza; inoltre, la costituzione della parte appellata per eccepire l'irritualità della notifica sana comunque il vizio della vocatio in ius. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che dovrà esaminare il merito della controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 11 febbraio 2015, n. 68
È richiamato in relazione alla disciplina della posta elettronica certificata e alla validità della notifica telematica, che la Corte considera non inesistente se il sistema genera ricevute di accettazione e consegna.
La Corte richiama il principio di sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo e ritiene che la costituzione dell'appellato renda superflua ogni rinnovazione della notifica.
È invocato dal ricorrente per censurare l'utilizzo di documentazione prodotta oltre il termine di costituzione dell'appellato; il motivo è però assorbito dall'accoglimento dei precedenti.
Massime di principio
- Nella notificazione telematica dell'atto di appello, la mancanza dell'atto o del decreto non determina necessariamente l'inesistenza della notifica, se dalla documentazione trasmessa risulta comunque percepibile la natura impugnatoria dell'atto e il destinatario ha ricevuto la comunicazione tramite PEC.
- La costituzione in giudizio della parte destinataria, anche se finalizzata a eccepire il vizio della notifica, sana le eventuali nullità della vocatio in ius e rende superflua la rinnovazione della notifica.
- Nel rito del lavoro, ai fini della validità del gravame, rileva il deposito dell'atto di impugnazione; pertanto la notifica telematica deve essere valutata in modo sostanziale e non formalistico, con preferenza per la conservazione degli effetti processuali quando lo scopo dell'atto sia comunque raggiunto.
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