Cassazione Penale, Sentenza n. 25004/2025 del 08/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa a 645 giorni di custodia cautelare per il delitto di rapina aggravata (arresto in flagranza il 24/11/2011). Il ricorrente era stato definitivamente assolto dalla rapina, mentre rispetto al reato di lesioni in concorso il procedimento era poi cessato (non luogo a procedere) per mancanza di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che la Corte di Appello ha correttamente escluso il diritto alla riparazione in presenza della causa impeditiva rappresentata da dolo o colpa grave. La decisione ha valorizzato le ammissioni rese dal PACURET in sede di convalida dell'arresto (che denunciavano di aver percosso la persona offesa) e le dichiarazioni della persona offesa acquisite nelle indagini (che riconoscevano il ricorrente tra gli aggressori e denunciavano anche la rapina). Tali elementi, pur non essendo confermati in dibattimento, sono stati ritenuti idonei a dimostrare che la condotta del ricorrente aveva contribuito a creare l'apparenza di reità che aveva fondato la misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
Il diritto all'equa riparazione è escluso se l'interessato ha dato causa, con dolo o colpa grave, all'adozione o al mantenimento della custodia cautelare; tale circostanza deve essere accertata d'ufficio dal giudice della riparazione.
Sez. Unite, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Il giudice deve valutare la condotta dell'interessato sia anteriormente che successivamente alla misura e, in generale, dal momento della legale conoscenza della pendenza del procedimento, per verificare l'incidenza causale del dolo o della colpa grave sull'adozione della cautela.
Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
La riparazione può prescindere dall'esistenza di un 'errore giudiziario' e va valutata anche in relazione all'antinomia tra custodia e assoluzione; però l'indennizzo non può essere riconosciuto se l'interessato ha concorso a determinare l'apparenza di reità mediante condotta dolosa o gravemente colposa.
Giurisprudenza di settore (Sez. 4 e altre pronunce citate: n. 34181/2002, n. 9212/2013, n. 40281/2019)
Il giudice della riparazione può utilizzare, nella sua valutazione autonoma, gli elementi probatori disponibili nella fase delle indagini (incluso il contenuto di dichiarazioni rese in sede di convalida o da persone offese), purché tali elementi siano legittimamente acquisiti e pertinenti a valutare se la condotta dell'indagato abbia effettivamente creato l'apparenza della configurabilità del reato.
Massime di principio
- La richiesta di riparazione per ingiusta detenzione può essere esclusa quando l'interessato abbia, con dolo o colpa grave, contribuito a creare l'apparenza di reità che ha determinato l'adozione della misura cautelare (es. partecipazione violenta, ammissioni rilevanti).
- Il giudice della riparazione valuta la condotta dell'interessato in modo autonomo rispetto al processo di merito, esaminando gli elementi disponibili al tempo delle indagini e la condotta sia prima sia dopo l'adozione della misura.
- Ammissioni o dichiarazioni rese in sede di convalida dell'arresto, anche se non configuranti una confessione formale, possono assumere rilievo ai fini della verifica della sussistenza di colpa grave quando contribuiscono a determinare l'apparenza di responsabilità.
- Le dichiarazioni della persona offesa assunte nelle indagini possono essere utilizzate dal giudice della riparazione anche se non confermate in dibattimento, purché siano state legittimamente acquisite e non siano state integralmente esclusi dalla loro valenza probatoria.
- Se si è coinvolti in una condotta di gruppo violenta che ha creato il contesto per un reato più grave commesso dai correi (es. rapina), la partecipazione all'aggressione può integrare contiguità tale da escludere il diritto all'indennizzo.
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