Cassazione Civile, Ordinanza n. 18500/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione e rettifica con cui l'Ufficio ha rideterminato il valore di un terreno acquistato dalla società contribuente da una curatela fallimentare. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che la vendita fosse avvenuta mediante procedura competitiva ex art. 107 l. fall. e che ciò bastasse a integrare i presupposti dell'art. 44 d.P.R. n. 131/1986, con conseguente irrilevanza del potere dell'Amministrazione di rettificare il valore. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 5 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la procedura adottata dalla curatela non rientra tra quelle cui l'art. 44 attribuisce la base imponibile nel prezzo di aggiudicazione, perché non si tratta di una vendita coattiva con determinazione amministrativa o giudiziale del valore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 44, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 è norma eccezionale, non estensibile oltre i casi di espropriazione forzata e di trasferimenti coattivi in esso contemplati, nei quali il prezzo di aggiudicazione è giustificato da una gara pubblica svolta sotto controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa. La vendita competitiva gestita dalla curatela fallimentare ex art. 107 l. fall. non è equiparabile a tali procedure, perché mira a realizzare la maggiore convenienza economica per i creditori e non una determinazione amministrativa o giudiziale del valore del bene. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato quale disposizione del TUR oggetto di censura, in combinazione con gli artt. 44 e 5, per contestare la base imponibile applicata dall'ufficio
art. 44 d.P.R. n. 131 del 1986
costituisce norma eccezionale, come tale insuscettiva di applicazione analogica od estensiva al di là dei casi (espropriazioni forzate e trasferimenti coattivi) in essa contemplati
la base imponibile nel prezzo di aggiudicazione opera solo nei casi espressamente previsti di espropriazione forzata e trasferimenti coattivi, giustificati da una gara pubblica sotto controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa
richiamato nel motivo di ricorso come norma del TUR asseritamente violata dalla CTR
la procedura competitiva curata dal fallimento non è stata ritenuta equipollente alle procedure coattive considerate dall'art. 44 TUR
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 44 d.P.R. n. 131/1986, che assume il prezzo di aggiudicazione come base imponibile, ha carattere eccezionale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- Ai fini dell'imposta di registro, la vendita competitiva effettuata dalla curatela fallimentare non è automaticamente assimilabile a una vendita coattiva o a un'aggiudicazione in sede esecutiva, perché manca una determinazione amministrativa o giudiziale del valore del bene.
- La finalità di massimizzare la convenienza economica per i creditori non coincide con la finalità propria delle procedure espropriative o coattive richiamate dall'art. 44 TUR.
- Quando la vendita del bene avviene al di fuori dei casi tipizzati dall'art. 44 TUR, l'Amministrazione conserva il potere di accertare la congruità del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18362/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18363/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18364/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18365/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18367/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18368/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →