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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33189/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunti errori di fatto percettivi nella motivazione della Corte di cassazione: 1) si censura che la Corte di cassazione avrebbe travisato la finalità della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante perizia contabile (sostenendo che la perizia fosse volta a dimostrare che i prelievi fossero destinati a scopi inerenti all'oggetto sociale), nonché avrebbe erroneamente ritenuto che la deduzione circa il versamento dei contanti su altri conti fosse formulata solo in cassazione, mentre a parere del ricorrente era già stata proposta in appello; 2) si deduce un errore di fatto circa la provenienza della somma di euro 70.000,00, che secondo il ricorrente sarebbe stata messa a disposizione personalmente dall'imputato (e non in qualità di amministratore), con rilievo sulla esclusione della "bancarotta riparata".

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistano errori percettivi: la Corte d'appello aveva implicitamente rigettato la richiesta di perizia e aveva motivato correttamente che i prelievi risultavano documentati ma non era stata fornita prova della loro destinazione alle esigenze aziendali; la perizia era diretta alla ricostruzione della movimentazione complessiva e la specifica doglianza sul versamento su altri conti è stata sollevata solo in cassazione. Sulla somma di euro 70.000,00 la Corte ha confermato che, pur essendo stata messa a disposizione dall'imputato, la successiva somma di euro 236.000,00 derivante dalla vendita di uno stock non proveniva da risorse personali dell'imputato, rendendo inidonea la configurazione della "bancarotta riparata" (che richiede la completa restituzione delle somme distratte). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    «l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore ulteriormente connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso ..."

    Il rimedio è limitato agli "errori percettivi" (svista/quivoco) nella lettura degli atti e non è strumento per riesaminare valutazioni di merito o chiedere una rivalutazione delle prove.

  • art. 508 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla richiesta di perizia contabile: disciplina la rinnovazione e gli atti istruttori in dibattimento; la perizia può essere chiesta per acquisire elementi probatori istruttori se pertinenti e tempestivi.

  • Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 (dep. 2019), Motta

    Principio di diritto secondo cui il giudice d'appello è tenuto a motivare espressamente la rinnovazione del dibattimento solo se la accoglie, mentre può motivare implicitamente il rigetto evidenziando l'esistenza di altri elementi di prova idonei a dimostrare la responsabilità.

  • Sezioni Unite (n. 18651 del 26/03/2015, Moroni; n. 16103 del 27/03/2002, Basile)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'errore di fatto oggetto dell'art. 625-bis consiste in un errore percettivo causato da una svista o equivoco nella lettura degli atti, distinguendolo dall'errore di giudizio.

    Le pronunce chiariscono il limite strettissimo del rimedio: solo vizi della percezione delle risultanze processuali sono rimediabili, non le diverse valutazioni probatorie.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per "errori percettivi" (svista/quivoco) nella lettura degli atti; non serve per rimettere in discussione valutazioni di merito o per ottenere una rivalutazione delle prove.
  • Il giudice d'appello può implicitamente motivare il rigetto di una richiesta di rinnovazione del dibattimento quando sussistono elementi sufficienti a fondare la decisione; l'obbligo di motivazione esplicita sorge principalmente in caso di accoglimento.
  • Le richieste istruttorie (es. perizia contabile) devono essere formulate in modo chiaro e tempestivo nei gradi di merito; deduzioni sollevate per la prima volta in cassazione non possono essere valutate dall'appello.
  • In tema di distrazioni societarie, se l'amministratore non dimostra la destinazione dei prelievi alle esigenze aziendali, il giudice può inferire la distrazione; la difesa dovrebbe dunque produrre documentazione e ricostruzioni bancarie coerenti.
  • La configurazione della "bancarotta riparata" richiede la completa restituzione delle somme sottratte: la parziale restituzione non è sufficiente a escludere la sussistenza del reato.

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