Cassazione Civile, Ordinanza n. 20652/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che il contribuente aveva validamente presentato istanza di definizione agevolata e aveva documentato il pagamento della prima rata. Per tale ragione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, senza esame dei motivi di ricorso. Le spese sono state lasciate a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di pagamento emesso per indebita compensazione di accise su carburanti per autotrazione, relativo al periodo 2010-2014. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso; l'amministrazione aveva proposto appello, respinto dalla commissione tributaria regionale. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima della decisione nel merito il contribuente aveva depositato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, comprovando anche il pagamento della prima rata.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La presentazione della regolare istanza di definizione agevolata e la prova del pagamento della prima rata comportano l'estinzione del giudizio pendente.
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita regolare istanza di definizione agevolata prevista da una legge sopravvenuta e prova il pagamento della prima rata, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata impedisce l'esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
- In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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