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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12594/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Ha altresì affermato che l'estinzione del reato travolge le relative statuizioni civili. Ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, ponendole a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Carlo ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce che lo aveva condannato, anche agli effetti civili, per i reati di lesioni personali e minaccia. In corso di procedimento è stata però trasmessa dagli organi di polizia giudiziaria una dichiarazione di remissione di querela con accettazione contestuale da parte dei procuratori speciali dell'imputato e della persona offesa (verbale del 14/06/2022). La Corte ha rilevato l'assenza di elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e ha quindi ritenuto che i reati fossero estinti per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., con conseguente travolgimento delle statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte segnala l'assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ai sensi di questa norma; in mancanza di tali elementi non si applica la disciplina prevista e si passa ad accertare l'estinzione per remissione di querela.

  • art. 152, cod. proc. pen.

    Interpretata come norma che dispone l'estinzione del reato quando interviene remissione di querela valida; in tal caso decade sia la responsabilità penale che le statuizioni civili conseguenti.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Applicata per stabilire che le spese processuali sono a carico del querelato, ossia della parte che aveva presentato la querela poi rimessa.

Massime di principio

  • Se la querela viene validamente rimessa e la remissione è accettata ove necessario (es. da procuratori speciali), il reato perseguibile a querela si estingue ai sensi dell'art. 152 c.p.p.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili pronunciate nel processo penale: non resta titolo civile derivante dalla sentenza estinta.
  • Quando è invocata l'estinzione per remissione, il giudice verifica preliminarmente la validità e la tempestività della remissione e se sussistono condizioni che ne impediscano l'efficacia (es. mancanza di accettazione, vizi formali, rilevanza di pubblico interesse).
  • Non tutti i reati sono estinguibili per remissione di querela: occorre accertare che il reato sia procedibile a querela e che non sussistano impedimenti di ordine pubblico alla remissione.
  • L'annullamento della sentenza per estinzione comporta normalmente la cessazione degli effetti penali e civili già statuìti, ma il giudice può comunque decidere sulle spese processuali secondo le norme vigenti (ad es. art. 340, comma 4 c.p.p.).
  • In ipotesi dubbie è fondamentale acquisire documentazione formale della remissione (verbali, dichiarazioni degli organi di polizia giudiziaria, atti di accettazione) perché senza prova formale il giudice può non riconoscere l'estinzione.

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