Cassazione Penale, Ordinanza n. 17976/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo che le doglianze non si misurassero con la motivazione dell'ordinanza impugnata e fossero in contrasto con la normativa e la giurisprudenza consolidata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (sorveglianza)
La controversia
Un detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, il quale aveva negato i rimedi risarcitori per asserita detenzione inumana nella casa circondariale di Agrigento. La censura riguardava la valutazione complessiva delle condizioni detentive: insufficienza dello spazio in cella, mancanza di acqua, assenza di riscaldamento e carenze di igiene sanitaria di base. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso riproponeva questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con essa. Ha inoltre ritenuto non superata la soglia minima di gravità richiesta per integrare un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, anche alla luce dell'accertamento di uno spazio superiore a tre metri quadrati, della presenza di bagno annesso e di docce con acqua calda, nonché della valutazione non illogica circa l'assenza di riscaldamento in relazione al clima del luogo.
Norme richiamate
art. 3 CEDU
La condizione detentiva è contraria alla Convenzione solo se supera la soglia minima di gravità e provoca un'afflizione eccedente la sofferenza inevitabile della detenzione; non basta una generica situazione di disagio.
I rimedi preventivi hanno un ambito diverso rispetto alla verifica della violazione dell'art. 3 CEDU; non ogni violazione dei diritti del detenuto integra trattamento inumano o degradante.
Ai fini dei rimedi risarcitori, rileva solo un trattamento inumano o degradante in concreto, non un mero disagio intramurario o disservizi non gravi e non prolungati.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di rimedi risarcitori per detenzione inumana, il giudice deve verificare se le condizioni concrete superino la soglia minima di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU; non ogni disfunzione o disagio intramurario è sufficiente.
- La mancanza di riscaldamento o di altri comfort non integra di per sé trattamento inumano o degradante se, valutate complessivamente le condizioni detentive e il contesto climatico, non emerge un'afflizione eccedente la normale sofferenza della detenzione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando ripropone censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Per ottenere i rimedi previsti in caso di sovraffollamento o condizioni carcerarie degradanti, la doglianza deve essere supportata da allegazioni concrete e specifiche idonee a dimostrare la compromissione seria e attuale della dignità del detenuto.
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