Cassazione Penale, Ordinanza n. 05809/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per calunnia già pronunciata in appello è rimasta ferma, così come la valutazione di sussistenza della recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per calunnia. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, da un lato, l'erronea valutazione delle prove e la conseguente insussistenza della propria responsabilità penale; dall'altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e puntuale sulla recidiva valorizzando i plurimi precedenti penali e la significativa propensione al crimine e pericolosità sociale.
Norme richiamate
reato di cui all'art. 368 cod. pen.
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla calunnia.
recidiva
la Corte ha ritenuto legittima la mancata esclusione della recidiva sulla base dei precedenti penali e della pericolosità sociale desunta dal quadro complessivo.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
sanzione pecuniaria accessoria alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino esclusivamente a ottenere una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già offerto una motivazione ampia, analitica e logica.
- La mancata esclusione della recidiva è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia assente, apparente o manifestamente illogica; è invece immune da censure quando si fondi su precedenti penali plurimi e su un apprezzamento coerente della maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
- Quando il ricorso per cassazione risulta inammissibile perché manifestamente infondato o perché tende a una rivalutazione del merito, la conseguenza è la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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